TESTIMONIANZE CRISTIANE

 

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Piccolo vocabolario teologico

 

Dispensa

 

          Un tipo di rescritto. Una prerogativa dell'ordinamento giuridico canonico è la capacità di sapersi adeguare alla concretezza delle situazioni non prevedibili dalla generalità e astrattezza della legge. La dispensa è espressione di questa esigenza dell'ordinamento giuridico: è, infatti, l'esonero dall'osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare, può essere concessa da quelli che godono di potestà esecutiva, entro i limiti della loro competenza, e altresì da quelli cui compete la potestà di dispensare esplicitamente o implicitamente sia per lo stesso diritto sia in forza di una legittima delega (CIC c.85). L'attribuzione di tale potestà anche all'autorità esecutiva, fa si che la dispensa sia un atto amministrativo.

          Non ogni legge è suscettibile di dispensa: sono dispensabili infatti solo le leggi puramente ecclesiastiche, e tra queste non sono dispensabili le leggi che definiscono quelle cose, che sono essenzialmente costitutive degli istituti o degli atti giuridici (c.86). Il Vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi, con solo tre eccezioni (c.87):

  1. Le leggi processuali, che sono a tutela dei diritti delle parti in causa;

  2. Le leggi penali;

  3. Le leggi riservate in modo speciale alla Sede Apostolica o ad altra autorità (quando sia difficile il ricorso alla Santa Sede e insieme nell'attesa vi sia pericolo di grave danno, qualunque Ordinario può dispensare validamente dalle medesime leggi, anche se la dispensa è riservata alla Santa Sede, purché si tratti di una dispensa che la stessa Santa Sede nelle medesime circostanze solitamente concede, fermo restando il disposto del  can. 291, per cui la dispensa dal celibato può essere concessa solo ed esclusivamente dal Romano Pontefice);

          L'Ordinario del luogo può dispensare validamente dalle leggi diocesane, e, tutte le volte egli giudichi che ciò giovi al bene dei fedeli, dalle leggi date dal Concilio plenario o provinciale oppure dalla Conferenza Episcopale (c.88). Il parroco e gli altri presbiteri o i diaconi non possono dispensare validamente da una legge universale e da una particolare, a meno che tale potestà non sia stata loro espressamente concessa (c.89). Naturalmente non si può dispensare da una legge ecclesiastica se non per serie motivazioni, altrimenti la dispensa è illecita e, se non fu data dal legislatore stesso o dal suo superiore, è anche invalida. Nel duccio sulla sufficienza della causa la dispensa è concessa validamente e lecitamente (c.90). Chi gode della potestà di dispensare la può esercitare validamente anche stando fuori dal territorio, verso i sudditi, benché assenti dal territorio, e, se non è stabilito espressamente il contrario, anche verso i forestieri che si trovano attualmente nel territorio, e altresì verso se stesso (c.91).  È sottoposta a interpretazione stretta non solo la dispensa a norma del can. 36, §1( L'atto amministrativo è da intendersi secondo il significato proprio delle parole e l'uso comune del parlare; nel dubbio, gli atti che si riferiscono alle liti o che riguardano le pene da comminare o da infliggere, oppure restringono i diritti della persona, o che ledono i diritti acquisiti, o che sono contrari a una legge a vantaggio dei privati, sono sottoposti a interpretazione stretta; tutti gli altri a interpretazione larga), ma la stessa potestà di dispensare concessa per un caso determinato (c.92).  La dispensa che ha tratti successivi cessa nei medesimi modi del privilegio, e inoltre per la sicura e totale cessazione della causa motivante (c.93).

 

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