Gli impedimenti sono quelle circostanze che rendono la persona incapace a
contrarre matrimonio, sono proibizioni di contrarre matrimonio,
leggi inabilitanti (CIC
c.1073). Per l'effetto invalidante che producono gli impedimenti sono
detti dirimenti, il matrimonio contratto con impedimenti è nullo. Gli
impedimenti sono soltanto quelli stabiliti dai
canoni 1083-1094, nel
caso di dubbio di diritto la legge non è operativa, nel caso di dubbio di
fatto, gli ordinari possono concedere la dispensa, a meno che non si tratti
di dispensa riservata o di impedimento di diritto divino (c.14).
L'ignoranza o l'errore circa la legge inabilitante non impediscono che si
produca l'effetto (c.15),
le leggi che riguardano gli impedimenti in quanto restringono lo
ius connubii sono
sottoposte a interpretazione ristretta (c.18)
Il termine impedimento appare nei testi del
XII secolo, prima i diversi impedimenti sono segnati con il proprio nome
(parentela, abito religioso ecc.), il termine incestus indicava tutti
i matrimoni proibiti per legami di
parentela o
affinità. Le figure di
impedimento erano raggruppate in tre grandi categorie:
-
Da parte della forma: per mancanza degli elementi essenziali relativi
alla forma prescritta
-
Da parte del consenso: per vizi essenziali del consenso
-
Da parte della persona: perché presenti nella persona stessa
Gli impedimenti sono stati visti come una limitazione dello
ius connubii in
realtà sono dei limiti che stanno in salvaguardia proprio al diritto al
matrimonio. Prima di celebrare il matrimonio, deve constare che nulla si
oppone alla sua celebrazione valida e lecita (c.1066).
Il Codice del 1983 ha semplificato la materia, ha soppresso gli impedimenti
impedienti o proibenti, ha limitato gli impedimenti di carattere familiare
(fino al quarto grado per la parentale alla sola linea retta per
l'affinità), ha soppresso l'impedimento di parentela spirituale. Il codice
del 1917 invece aveva adottato la distinzione tra impedimenti dirimenti che
impediscono che il matrimonio venga contratto, e impedimenti impedienti che
contenevano una grave proibizione lasciando tuttavia valido il matrimonio se
veniva contratto nonostante la proibizione. Per indicare limitazioni o
proibizioni che non hanno effetto sulla validità si usa il termine
"divieto".
L'impedimento si ritiene pubblico se può essere provato in foro esterno;
altrimenti è occulto (c.1074).
L'impedimento è pubblico o occulto non perchè la notizia si è di fatto
diffusa, ma in considerazione della possibilità di darne prova in foro
esterno.
Gli impedimenti dirimenti possono derivare:
Spetta solo alla autorità suprema della Chiesa dichiarare
autenticamente quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio. È
pure diritto della sola autorità suprema stabilire altri impedimenti per i
battezzati (c.1075). È
riprovata ogni consuetudine che introduca un nuovo impedimento o che sia
contraria a quelli esistenti (c.1076).
L'Ordinario del luogo può vietare il matrimonio ai propri sudditi, dovunque
dimorino, e a tutti quelli che vivono attualmente nel suo territorio ma a
precise condizioni (c.1077):
Solo l'autorità suprema della Chiesa può aggiungere al divieto una clausola
dirimente (c.1077).
Mentre i soggetti di tutti gli impedimenti sono i battezzati nella Chiesa
Cattolica, agli impedimenti di diritto divino sono sottoposti tutti,
compresi i non battezzati.
Dispensa
La legislazione sugli impedimenti, col passare dei tempi, ha subito dei
cambiamenti anche nell'istituto della dispensa, che consente
all'autorità ecclesiastica di autorizzare la celebrazione del matrimonio in
presenza di un divieto stabilito dal diritto. Questo per rispettare la
flessibilità della legge riguardo ai casi particolari.
A differenza del CIC del 1917, con il nuovo è l'Ordinario del luogo a
concedere la dispensa dagli impedimenti di diritto ecclesiastico, quelli
divini non sono dispensabili eccetto quelli di particolare gravità, la cui
dispensa e riservata alla Sede Apostolica (c.1078).
Per ordinario del luogo si intende il vescovo diocesano, il vicario
generale, il vicario episcopale competente (c.134).
La facoltà di dispensare può essere delegata (c.137)
sembrerebbe esclusivamente solo a persone insignite dell'ordine sacro (c.129).
Gli impedimenti la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica,
sono (c.1078):
-
L'impedimento proveniente dai sacri ordini: episcopato, presbiterato,
diaconato (c.1087)
-
L'impedimento proveniente dal voto pubblico perpetuo di castità emesso
in un istituto religioso di diritto pontificio (c.1088);
-
L'impedimento di
crimine (c.1090)
Mai si dà dispensa dall'impedimento di consanguineità nella linea retta o
nel secondo grado della linea collaterale
(c.1078).
In urgente pericolo di morte (non consiste nell'imminenza di fatto della
morte, ma di una ragionevole previsione che la morte possa avvenire), tre
soggetti possono dispensare:
-
L'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque
dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, sia dalla
osservanza della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio,
sia da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico,
pubblici e occulti, eccetto l'impedimento proveniente dal sacro ordine
del presbiterato che resta di competenza della Sede Apostolica.
-
Parroco, ministro sacro che assiste al matrimonio: nelle medesime
circostanze, ma solo nei casi in cui non sia possibile ricorrere
all'Ordinario del luogo (meglio se almeno lo si può fare tramite
telegrafo o telefono), hanno uguale facoltà di dispensare, sia il
parroco sia il ministro sacro legittimamente delegato sia il sacerdote o
diacono che assiste al matrimonio. Il parroco oppure il sacerdote o il
diacono, informi subito l'Ordinario del luogo della dispensa da essi
concessa in foro esterno; e la medesima sia annotata nel libro dei
matrimoni (c. 1081).
-
Il confessore: in pericolo di morte il confessore ha la facoltà
di dispensare dagli impedimenti occulti nel foro interno, sia durante
sia fuori della confessione sacramentale (c.1079).
Ogniqualvolta si scopra un impedimento mentre tutto è già pronto per le
nozze, e non è possibile, senza probabile pericolo di grave male, differire
il matrimonio finché non si ottenga la dispensa dall'autorità competente,
hanno facoltà di dispensare da tutti gli impedimenti (c.1080):
-
L'Ordinario del luogo: da tutti gli impedimenti eccetto quello derivante
dall'ordine o dal voto pubblico di castità emesso da un istituto
religioso pontificio
-
Il parroco, il ministro sacro, il diacono che assiste al matrimonio,
possono dispensare quello che può l'ordinario del luogo purché il caso
sia occulto, nel senso che non c'è stata diffusione o divulgazione, nè
c'è pericolo imminente che questa avvenga
Tale facoltà vale anche per la convalidazione del matrimonio, qualora
vi sia il medesimo pericolo nell'attesa e manchi il tempo di ricorrere alla
Sede Apostolica o all'Ordinario del luogo, relativamente agli impedimenti da
cui questi può dispensare (c.1080).
Se il rescritto della Penitenzieria non dispone diversamente, la dispensa da
impedimento occulto concessa nel foro interno non sacramentale, sia annotata
nel libro che si deve conservare nell'archivio segreto della curia; né
occorre altra dispensa per il foro esterno, qualora l'impedimento occulto in
seguito divenisse pubblico(c.1082).
I singoli impedimenti
Il codice prevede 12 impedimenti dirimenti
che si possono raggruppare in tre categorie: impedimenti riguardanti la
capacità della persona al matrimonio; comportamento delittuoso, rapporti di
consanguineità.
I-GLI IMPEDIMENTI RIGUARDANTI LA CAPACITA' DELLA PERSONA AL MATRIMONI (l'età,
l'impotenza, il vincolo di un matrimonio precedente, l'ordine sacro, il voto
di castità)
-
Età: Il
matrimonio richiede che i nubendi abbiano raggiunto un certo livello di
maturità. L'ordinamento giuridico fissa l'età minima per contrarre
matrimonio a 16 anni per l'uomo e 14 per la donna. Il diritto basso
dell'età tiene conto della diffusione mondiale dell'ordinamento canonico
e della necessità di non limitare troppo lo
ius connubii.
È diritto della Conferenza Episcopale fissare una età maggiore per la
lecita celebrazione del matrimonio, ma solo con effetto proibente e non
dirimente, ciò vuol dire che una volta celebrato il matrimonio è valido
anche se la Conferenza Episcopale avesse fissato un'età maggiore,
l'importante è che abbia rispettato i limiti del codice (c.1083).
In Italia è ad esempio 18 anni per entrambi l'età valida per poter
contrarre matrimonio, se quindi qualcuno lo contraesse a 17 anni non per
ciò il matrimonio sarebbe nullo.
L'impedimento di età è dispensabile quando nubenti abbiano raggiunto un
grado di maturità tale da consentire alla formazione del consenso libero
e consapevole.
-
Impotenza copulativa: L'impotenza copulativa antecedente
e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o
relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio.
l'impotenza non consente ai due
nubendi di contrarre matrimonio perché, non sono in grado di compiere
l'atto sessuale cioè formare una sola carne. È un impedimento di diritto
naturale e non dispensabile.
Non può essere celebrare il matrimonio quando entrambi i nubendi sono
consapevoli di essere affetti da un difetto, che propongono di
costituire la famiglia con l'adozione dei figli. In questo caso il
matrimonio se è stato celebrato sarà nullo. Se l'impedimento di
impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto,
il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato
nullo. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio se non
che questa non sia stata omessa da uno dei due partner prima del
matrimonio (c.1084).
L'impotenza che dirime il matrimonio è solo l'impotentia
coeundi, ossia l'incapacità a realizzare l'atto coniugale
naturale unitivo, con gli elementi essenziali propri dell'atto. L'impotentia
generandi o sterilità, cioè l'impossibilità alla generazione, non
proibiosce nè dirime il matrimonio.
-
Vincolo di un precedente matrimonio:
Attenta invalidamente al matrimonio chi è legato dal vincolo di un
matrimonio precedente, anche se non consumato. Quantunque il matrimonio
precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è
lecito contrarne un altro prima che si sia constatata legittimamente e
con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente (c.1085).
Questo deriva dalle proprietà essenziali del matrimonio:
unità e
indissolubilità.
L’impedimento cessa con la morte del
coniuge, con la dichiarazione di nullità, con lo scioglimento del
matrimonio rato e non consumato o del matrimonio non sacramentale in
favore della fede, con la dichiarazione da parte del Vescovo della morte
presunta del coniuge. In questo caso se il coniuge dato per defunto
risulta ancora in vita, il matrimonio risulta nullo.
L'impedimento è di diritto divino-naturale.
-
Disparità di culto: È invalido il
matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa
cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto
formale, e l'altra non battezzata (c.1086).
Il non battezzato si trova in una situazione giuridica incompatibile con
il matrimonio canonico, questo perché è in pericolo la fede della parte
cattolica infatti potrebbe essere portata ad abbandonare la propria
fede, in pericolo c'è anche la fede dei figli. Il canone in ogni caso
non parla di impedimento ma di proibizione sulla validità al matrimonio.
Il matrimonio tra un battezzato e un non battezzato non è sacramentale
(c.1055), quindi il matrimonio si potrà validamente celebrare soltanto
quando verrà dispensato l'impedimento, la dispensa è data dall'ordinario
del luogo, occorre che vi sia una
giusta causa per scongiurare o ridurre il pericolo di perdere la fede
-
Ordine sacro: Attentano invalidamente al
matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini (c.1087).
L’impedimento sorge con l'ordinazione
diaconale. La dispensa è riservata esclusivamente alla Sede Apostolica (c.1078),
il can. 291
stabilisce che la perdita dello stato clericale non comporta di per sè
la dispensa dall'obbligo al celibato, questa è concessa unicamente dal
Romano Pontefice. L'obbligo del celibato non deriva né dalla Scrittura
né dal diritto divino. Si estese nella Chiesa d'Occidente a partire dal IV sec., fu adottato definitivamente con la riforma gregoriana (XI
secolo). Negli anni successivi al Concilio Vaticano II, con la crisi
delle vocazioni sacerdotali fu lanciato l'allarme su tale tradizione.
Paolo VI con l'enciclica
Sacerdotalis coelibatus del
24 giugno 1967 affermò che il celibato è segno di un amore senza
riserve, che permetterà al sacerdote di donarsi a tutti nella massima
libertà. Tale insegnamento
ripetuto da Giovanni Paolo II ha sottolineato il legame che ha il
celibato con l'ordinazione, perché «configura il sacerdote a Cristo Capo
e Sposo della Chiesa». Nelle chiese orientali il celibato non è un
obbligo giuridico, l'ordine sacro diventa impedimento dirimente, cioè un
sacerdote non può sposarsi e solo i sacerdoti celibi possono essere
consacrati vescovi. Appunto per questi ministri di altre confessioni
cristiani poi convertiti al cattolicesimo si sono avute delle deroghe
alla regola del celibato, in modo che mantenendo la loro condizione
personale continuassero a svolgere le loro funzioni sacerdotali. Sono
state anche ammesse agli ordini persone sposate a condizione che
l'ordinando accetti di vivere nel celibato, in un'abitazione separata
dalla moglie e che ci sia il consenso della moglie e dei figli.
-
Voto pubblico di castità: Attentano
invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico
perpetuo di castità emesso in un istituto religioso (c.1088).
Proibisce il matrimonio a coloro che
hanno fatto voto di castità vivendo in una comunità, così come riporta
il can. 599 il voto
di castità implica l'obbligo della perfetta continenza. Tale voto deve
essere messo in un istituto religioso, nelle mani del superiore a nome
della Chiesa. Non costituisce impedimento il voto emesso negli istituti
secolari, dove i membri vivono fuori della comunità, o da coloro che
hanno abbracciato la vita eremitica o anacoretica (c.603),
perché il voto è una promessa fatta a Dio e ricevuta ed accettata dalla
Chiesa. Il voto deve essere perpetuo, pubblico (accettato in nome della
Chiesa dal legittimo superiore) e professato in un istituto religioso,
quest'ultimo è una società i cui membri, secondo il diritto proprio,
emettono i voti pubblici, perpetui oppure temporanei da rinnovarsi
tuttavia alla scadenza, e conducono vita fraterna in comunità (c.607).
L'impedimento è di tipo ecclesiastico, quindi può essere dispensato, la
dispensa dall'impedimento proveniente dal voto pubblico di castità
emesso in un istituto religioso di diritto pontificio è riservata alla
Sede Apostolica (c.1078).
Il religioso non chierico che attenta al matrimonio senza aver ricevuto
la dispensa incorre nell'interdetto (c.1394).
II-
GLI IMPEDIMENTI DA FATTO DELITTUOSO
-
Rapimento: Non è possibile costituire un
valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo
scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna,
separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga
spontaneamente il matrimonio (c.1089). Le proposte di soppressione di
questo impedimento non sono state accolte dalla Commissione incaricata
della revisione del Codice. Questo impedimento ha delle particolarità,
infatti vale solo per quanto riguarda la donna, infatti il rapimento di
un uomo non è concepito. L'impedimento nasce quando un uomo rapisce o
sequestra una donna allo scopo di contrarre matrimonio, questo sia che
l'intenzione abbia preceduto il rapimento, sia che fosse iniziata
durante il rapimento. L'impedimento cessa quando la donna viene separata
dal suo rapitore e messa in un luogo sicuro, tutte e due elementi devono
esserci. La dispensa dell'impedimento compete all'ordinario del luogo,
ma potrà essere concessa solo dopo un rigoroso accertamento della
effettiva libertà con cui la donna si accosta al matrimonio.
-
Coniugicidio: Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio
con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio,
attenta invalidamente a tale matrimonio.
L'uccisione ha lo scopo di rendere
possibile il matrimonio, facendo venir meno una parte. L'impedimento
sorge nei confronti di chi ha commesso il delitto o del mandante.
(c.1090).
L'impedimento è dispensabile, ma in relazione alla gravità dei delitti
configurati, è riservata alla Sede Apostolica (c.1078).
La dispensa è concessa molto raramente se l'impedimento è pubblico e
solo per motivi gravi se occulto.
III
-IMPEDIMENTI DA VINCOLI FAMIGLIARI
-
Consanguineità: Nella linea retta della consanguineità è
nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia
legittimi sia naturali. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo
fino al quarto grado incluso. L'impedimento di consanguineità non si
moltiplica. Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche
dubbio che le parti siano consanguinee in qualunque grado della linea
retta o nel secondo grado della linea collaterale (c.1091).
In tutti gli ordinamenti giuridici è
proibito contrarre matrimonio con persone legate da gradi di parentela
(discendenti da uno stesso antenato) e di
affinità (vincolo che
intercorre tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge). Sono dunque
proibiti i matrimoni tra genitori e figli (linea retta) come pure i
matrimoni tra fratello-sorella, zio-nipote, tra due cugini o tra zio e
pronipote. La dispensa compete all'ordinario del luogo, ma non si
dispensa mai in linea retta, nè il linea collaterale fino al secondo
grado (fratelli). La Chiesa fin dai primi secoli si è mostrata contraria
ai matrimoni consanguinei,
adottando dopo l’influsso del diritto romano il modo di computare i
gradi di parentela in uso nelle popolazioni germaniche: dove i fratelli
sono tra loro parenti in primo grado i cugini in secondo grado e i figli
dei cugini in terzo. Nonostante ciò la Chiesa proibiva di contrarre
nozze incestuose, estendendo l'impedimento al matrimonio sino al settimo
grado. Ciò costituiva una serie di proibizione per la validità del
matrimonio a tal punto che a volte si offriva la possibilità di
sciogliere un vincolo coniugale indesiderato. Il IV Concilio Lateranense
fisso al quarto grado l'estensione dell'impedimento di consanguineità e
affinità; tale norma confermata dal
concilio di Trento
fino al codice del 1917 che la ridusse al terzo e secondo grado. Nel
nuovo codice per
consanguineità si intende
l'impedimento "fra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi
sia naturali", mentre il matrimoni è considerato nullo sino al quarto
grado.
-
Affinità:
L'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque
grado (c.1092). La
parentela di affinità sorge dal matrimonio valido anche se non
consumato, che sia o meno sacramentale, e sussiste tra il marito e i
consanguinei della moglie e parimenti tra la moglie e i consanguinei del
marito. Si computa in maniera tale che coloro che sono consanguinei del
marito, siano affini della moglie nella medesima linea e grado e
viceversa (c.109).
Costituisce impedimento per il matrimonio soltanto nella linea retta nel
caso di secondo matrimonio, quindi non si ci si può risposare con il
suocero o la suocera, oppure con la figlia della compagna nata da un
precedente matrimonio, si ha in questi casi l'impedimento di affinità
che rende nullo il matrimonio. A differenza del Codice del 1917 non si
ha l'impedimento di affinità nella linea collaterale, cioè tra cognati,
ma solo nella linea retta. La dispensa dell'impedimento compete
all'Ordinario del luogo.
-
Pubblica onestà: L'impedimento di pubblica
onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune o
da concubinato pubblico e notorio; e rende nulle le nozze nel primo
grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e
viceversa (c.1093).
Quindi l'impedimento sorge, ad esempio, tra un uomo e la nuora della sua concubina, o
anche tra un uomo e la figlia della sua concubina nata da un'altra
relazione. La dispensa compete all'Ordinario del luogo.
-
Adozione: Non possono contrarre validamente
il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea
collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta
dall'adozione (c.1094).
L'impedimento sussiste fra fratelli
adottivi e di altri figli legittimi, tra gli adottanti e i loro ascendenti.
L'impedimento di parentela legale rende nullo il matrimonio tra coloro
che sono uniti con legame di adozione: nella linea retta (l'adottante e
il figlio adottivo oppure l'adottante e i discendenti o gli ascendenti
dell'adottato); nel secondo grado della linea collaterale (i figli
adottivi della stessa persona, i figli adottivi e i figli naturali della
stessa persona, l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il
coniuge dell'adottato).Non si ha adozione nel caso di
un'accoglienza in una famiglia come ospite (affidamento famigliare). E'
un'impedimento di diritto ecclesiastico, quindi obbliga solo i cattolici
ed è dispensabile dall'ordinario del luogo.
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