TESTIMONIANZE CRISTIANE

 

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Concili

 

Concilio Vaticano II

 

Sacrosanctum Concilium

 


 

COSTITUZIONE


 

SACROSANCTUM CONCILIUM


 

LA SACRA LITURGIA


 

PROEMIO


 

1. Il sacro concilio, proponendosi di far crescere ogni giorno più la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alla esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti, di favorire ciò che può contribuire all' unione di tutti i credenti in Cristo, e di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della chiesa, ritiene suo dovere interessarsi in modo speciale anche della riforma e dell' incremento della liturgia.


 

 


 

Il posto della liturgia nel mistero della chiesa


 

2. La liturgia infatti, mediante la quale, massimamente nel divino sacrificio dell' eucaristia, "si attua l' opera della nostra redenzione", contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera chiesa, che ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, ardente nell' azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto questo in modo che quanto in essa è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all' invisibile, l' azione alla contemplazione, la realtà presente alla città futura verso la quale siamo incamminati. In tal modo la liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella chiesa in tempio santo nel signore, in abitazione di Dio nello spirito, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo, nello stesso tempo in modo mirabile irrobustisce le loro forze per predicare il Cristo; e così a coloro che sono fuori mostra la chiesa come segno innalzato sui popoli, sotto il quale i dispersi figli di Dio si raccolgano in unità, finché si faccia un solo ovile e un solo pastore.


 

 


 

La costituzione su la liturgia e gli altri riti


 

3. Il sacro concilio ritiene perciò di dover richiamare i seguenti principi riguardanti l' incremento e la riforma della liturgia, e stabilire della norme pratiche. Fra questi principi e queste norme parecchi possono e devono essere applicati sia al rito romano sia agli altri riti, benché le norme pratiche che seguono debbano intendersi come riguardanti il solo rito romano, a meno che si tratti di cose che per loro stessa natura si riferiscono anche ad altri riti.


 

 


 

Stima per tutti i riti legittimamente riconosciuti


 

4. Infine il sacro concilio, in fedele ossequio alla tradizione, dichiara che la santa madre chiesa considera con uguale diritto e onore tutti i riti legittimamente riconosciuti, e vuole che in avvenire essi siano conservati e in ogni modo incrementati, e desidera che, ove sia necessario, vengano prudentemente riveduti in modo integrale nello spirito della sana tradizione e venga dato loro nuovo vigore secondo le circostanze e le necessità del nostro tempo.


 

 


 

CAPITOLO I


 

PRINCIPI GENERALI PER LA RIFORMA

E L'INCREMENTO DELLA SACRA SCRITTURA


 

I - Natura della Sacra Liturgia e sua importanza nella vita della Chiesa.


 

Natura della liturgia e sua importanza nella chiesa


 

5. Dio, il quale " vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità" (1 Tim. 2, 4), " dopo avere a più riprese e in più modi parlato un tempo ai padri per il tramite dei profeti" (Ebr. 1, 1), quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo figlio, Verbo fatto carne, unto di Spirito Santo, ad annunziare la buona novella ai poveri, a risanare i cuori affranti, " medico della carne e dello spirito", mediatore di Dio e degli uomini. Infatti la sua umanità, nell' unità della persona del Verbo, fu strumento della nostra salvezza. Per cui in Cristo " avvenne il perfetto compimento della nostra riconciliazione e ci fu data la pienezza del culto divino". Quest' opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo dell' antico testamento, è stata compiuta da Cristo signore, specialmente per mezzo del mistero pasquale della sua beata passione, resurrezione da morte e gloriosa ascensione, mistero col quale "morendo ha distrutto la nostra morte e risorgendo ci ha ridonato la vita". Infatti dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la chiesa.


 

 


 

L' opera della salvezza si realizza nella liturgia


 

6. Perciò, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch' egli ha inviato gli apostoli, ripieni di Spirito Santo, non solo perché, predicando il vangelo a tutti gli uomini, annunziassero che il figlio di Dio con la sua morte e resurrezione ci ha liberati dal potere di satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, ma anche perché attuassero, per mezzo del sacrificio e dei sacramenti, sui quali s' impernia tutta la vita liturgica, l' opera della salvezza che annunziavano. Così, mediante il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo: con lui morti, sepolti e resuscitati; ricevono lo spirito dei figli adottivi "nel quale esclamano: Abba, Padre" (Rom. 8, 13), e così diventano i veri adoratori che il Padre ricerca. Allo stesso modo, ogni volta che mangiano la cena del Signore, proclamano la morte del Signore fino a quando verrà. Perciò, proprio il giorno di pentecoste, nel quale la chiesa si manifestò al mondo, "quelli che accolsero la parola" di Pietro "furono battezzati". Ed erano "assidui all' insegnamento degli apostoli, alle riunioni comuni della frazione del pane e alla preghiera. . . lodando insieme Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo" (Atti 2, 41-47). Da allora, la chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale: con la lettura di quanto " nelle scritture la riguardava" (Lc. 24, 27), con la celebrazione dell' eucaristia, nella quale "vengono ripresentati la vittoria e il trionfo della sua morte", e con l' azione di grazie "a Dio per il suo dono ineffabile" (2 Cor. 9, 15) nel Cristo Gesù, "in lode della sua gloria" (Ef. 1, 12), per virtù dello Spirito santo.


 

 


 

Presenza di Cristo nella liturgia


 

7. Per realizzare un' opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua chiesa, in modo speciale nelle azioni liturgiche. E` presente nel sacrificio della messa sia nella persona del ministro, "egli che, offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso per il ministero dei sacerdoti", sia soprattutto sotto le specie che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. E` presente nella sua parola, giacché è Lui che parla quando nella chiesa si legge la sacra scrittura. E` presente, infine, quando la chiesa prega e loda, Lui che ha promesso: " Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro" (Mt. 18, 20). Di fatto, in quest' opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sè la chiesa, sua sposa amatissima, la quale prega il suo Signore e per mezzo di lui rende culto all' eterno Padre. Giustamente perciò la liturgia è ritenuta quell' esercizio dell' ufficio sacerdotale di Gesù Cristo mediante il quale con segni sensibili viene significata e, in modo proprio a ciascuno, realizzata la santificazione dell' uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun' altra azione della chiesa ne uguaglia l' efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado.


 

 


 

Liturgia terrena e liturgia celeste


 

8. Nella liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, a quella celeste, che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio quale ministro dei santi e del vero tabernacolo; con tutte le schiere della milizia celeste cantiamo al Signore l' inno di gloria; ricordando con venerazione i santi, speriamo di ottenere un qualche posto con essi; aspettiamo, quale salvatore, il signore nostro Gesù Cristo, fino a quando egli comparirà, nostra vita, e noi appariremo con lui nella gloria.


 

 


 

La liturgia non è l'unica attività della chiesa


 

9. La sacra liturgia non esaurisce tutta l' azione della chiesa. Infatti, prima che gli uomini possano accostarsi alla liturgia, è necessario che siano chiamati alla fede e alla conversione: "Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? O come crederanno in colui che non hanno udito? E come udiranno senza chi predichi? Ma come predicheranno se non sono mandati?" (Rom. 10, 14-15). Per questo la chiesa annunzia il messaggio della salvezza ai non credenti, affinché tutti gli uomini conoscano l' unico vero Dio e il suo inviato, Gesù Cristo, e si convertano dalle loro vie facendo penitenza. Ai credenti poi essa deve sempre predicare la fede e la penitenza, deve inoltre disporli ai sacramenti, insegnar loro ad osservare tutto ciò che Cristo ha comandato, ed incitarli a tutte le opere di carità, di pietà e di apostolato, attraverso le quali divenga manifesto che i fedeli di Cristo non sono di questo mondo e tuttavia sono luce del mondo e rendono gloria al Padre dinanzi agli uomini.


 

 


 

La liturgia è il culmine e la fonte della vita della chiesa


 

10. Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l' azione Infatti le fatiche apostoliche sono ordinate a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella chiesa, partecipino al sacrificio e mangino la cena del Signore. A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei "sacramenti pasquali", a vivere "in perfetta unione", domanda che "esprimano nella vita quanto hanno ricevuto con la fede". La rinnovazione poi dell' alleanza del Signore con gli uomini nell' eucaristia conduce e accende i fedeli nella pressante carità di Cristo. Dalla liturgia dunque, particolarmente dall' eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia, quella santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono, come a loro fine, tutte le altre attività della chiesa.


 

 


 

Necessità delle disposizioni personali


 

11. Ad ottenere però questa piena efficacia, è necessario che i fedeli si accostino alla sacra liturgia con disposizioni d' animo retto, conformino la loro mente alle parole e cooperino con la grazia divina per non riceverla invano. Perciò i sacri pastori devono vigilare affinché nell' azione liturgica non solo siano osservate le leggi per la valida e lecita celebrazione, ma che i fedeli vi prendano parte consapevolmente, attivamente e fruttuosamente.


 

 


 

Liturgia e preghiera personale


 

12. La vita spirituale, tuttavia, non si esaurisce nella partecipazione alla sola sacra liturgia. Il cristiano, infatti, chiamato alla preghiera in comune, nondimeno deve anche entrare nella sua stanza per pregare il Padre in segreto; anzi, secondo l' insegnamento dell' apostolo, deve pregare incessantemente. E il medesimo apostolo ci insegna a portare continuamente nel nostro corpo la passione di Gesù, affinché la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Per questo nel sacrificio della messa preghiamo il Signore che, "accettata l' offerta del sacrificio spirituale" faccia "di noi stessi un' offerta eterna" a lui.


 

 


 

Gli esercizi pii si ispirino alla liturgia


 

13. I pii esercizi del popolo cristiano, purché siano conformi alle leggi e alle norme della chiesa, sono vivamente raccomandati, soprattutto quando si compiono per disposizione della sede apostolica. Di speciale dignità godono anche i sacri esercizi delle chiese particolari, che vengono celebrati per disposizione dei vescovi, secondo la consuetudini o i libri legittimamente approvati. Bisogna però che tali esercizi, tenuto conto dei tempi liturgici, siano ordinati in modo da essere in armonia con la sacra liturgia, derivino in qualche modo da essa, e ad essa, data la sua natura di gran lunga superiore, conducano il popolo cristiano.


 

 


 

II - Necessità di promuovere la formazione liturgica e la partecipazione attiva.


 

Necessità di promuovere la formazione liturgica


 

14. La madre chiesa desidera ardentemente che tutti i fedeli vengano guidati a quella piena consapevole e attiva partecipazione delle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, "stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di acquisto" (1 Pt. 2, 9; cf. 2, 4-5), ha diritto e dovere la forza del battesimo A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nella riforma e nell' incremento della liturgia: essa infatti è la prima e per di più necessaria sorgente dalla quale i fedeli possano attingere uno spirito veramente cristiano; e perciò i pastori d' anime, in tutta la loro attività pastorale, devono cercarla assiduamente attraverso un' adeguata formazione. Ma poiché non si può sperare la realizzazione di ciò, se gli stessi pastori d' anime non sono penetrati per primi della spirito e della forza della liturgia, e non ne diventano maestri, è perciò assolutamente necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del clero. Pertanto il sacro concilio ha deciso di stabilire quanto segue.


 

 


 

Formazione dei professori di liturgia


 

15. I professori che vengono destinati all' insegnamento della sacra liturgia nei seminari, negli studentati religiosi e nelle facoltà teologiche, devono ricevere una conveniente formazione al loro compito in istituti destinati con speciale attenzione a ciò.


 

 


 

Insegnamento della liturgia


 

16. La sacra liturgia, nei seminari e negli studentati religiosi va computata tra le materie necessarie e più importanti, nelle facoltà teologiche poi tra le materie principali, e va insegnata sotto l' aspetto sia teologico e storico che spirituale, pastorale e giuridico. Inoltre i professori delle altre materie, soprattutto della teologia dogmatica, della sacra scrittura, della teologia spirituale e pastorale, abbiano cura di mettere in rilievo, ciascuno secondo le intrinseche esigenze della sua disciplina, il mistero di Cristo e la storia della salvezza così che risultino chiare in modo evidente la loro connessione con la liturgia e l' unità della formazione sacerdotale.


 

 


 

Formazione liturgica dei candidati al sacerdozio


 

17. I chierici, nei seminari e nelle case religiose, abbiano una formazione liturgica della vita spirituale sia mediante una opportuna iniziazione con la quale possano capire il senso dei sacri riti e prendervi parte con tutto l' animo, sia mediante la celebrazione stessa dei sacri misteri, come pure mediante altre pratiche di pietà imbevute di spirito liturgico. Parimenti imparino ad osservare le leggi liturgiche, così che la vita nei seminari e negli istituti religiosi sia profondamente permeata di spirito liturgico.


 

 


 

Aiutare i sacerdoti in cura d' anime


 

18. I sacerdoti, sia secolari che religiosi, che già lavorano nella vigna del Signore, vengano aiutati con tutti i mezzi opportuni a capire sempre più pienamente ciò che compiono nelle sacre funzioni, a vivere la vita liturgica e a comunicarla ai fedeli loro affidati.


 

 


 

Formazione liturgica dei fedeli


 

19. I pastori d' anime curino con zelo e pazienza la formazione liturgica, come pure la partecipazione attiva dei fedeli, interna ed esterna, secondo la loro età, condizione, genere di vita e grado di cultura religiosa, assolvendo così uno dei principali doveri del fedele dispensatore dei misteri di Dio. E guidino il loro gregge in questo campo, non solo con la parola, ma anche con l' esempio.


 

 


 

Mezzi audiovisivi e liturgia


 

20. Le trasmissioni radiofoniche e televisive di funzioni sacre, specialmente se si tratta della celebrazione della messa, siano fatte con discrezione e decoro, sotto la direzione e la garanzia di persona competente, destinata a tale ufficio dai vescovi.


 

 


 

III - Riforma della Sacra Liturgia.


 

Riforma della sacra liturgia


 

21. Affinché più sicuramente il popolo cristiano possa avere l' abbondanza di grazie nella sacra liturgia, la santa madre chiesa desidera fare un' accurata riforma generale della liturgia stessa. Infatti la liturgia consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o anche devono variare, qualora in esse si fossero insinuati elementi meno rispondenti all' intima natura della stessa liturgia, o si fossero resi meno opportuni. In tale riforma, occorre ordinare i testi e i riti in modo che esprimano più chiaramente le sante realtà, che significano, e il popolo cristiano, per quanto possibile, possa capire facilmente e parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. Perciò il sacro concilio ha stabilito la seguenti norme di carattere generale.


 

a) Norme Generali.


 

L' ordinamento liturgico compete alla gerarchia


 

22. - 1. Regolare la sacra liturgia compete unicamente all' autorità della chiesa, che risiede nella sede apostolica e, a norma del diritto, nel vescovo.


 

- 2. Per i poteri concessi dal diritto, regolare la liturgia spetta, entro limiti determinati, anche alle competenti assemblee episcopali territoriali di vario genere legittimamente costituite.


 

- 3. Perciò nessun altro, assolutamente, anche se sacerdote, aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa, in materia liturgica.


 

 


 

Tradizione e progresso


 

23. Per conservare la sana tradizione e aprire però la via ad un legittimo progresso, la revisione delle singole parti della liturgia deve essere sempre preceduta da un' accurata investigazione teologica, storica e pastorale. Inoltre si prendano in considerazione sia le leggi generali della struttura e dello spirito della liturgia, sia l' esperienza derivante dalla più recente riforma liturgica e dagli indulti qua e là concessi. Infine, non si introducano innovazioni se non quando lo richieda una vera e accertata utilità della chiesa, e con l' avvertenza che le nuove forme scaturiscano in maniera in qualche modo organica da quelle già esistenti. Si evitino anche, per quanto è possibile, notevoli differenze di riti tra regioni confinanti.


 

 


 

Bibbia e liturgia


 

24. Massima è l' importanza della sacra scrittura nel celebrare la liturgia. Da essa infatti vengono tratte le letture da spiegare nell' omelia e i salmi da cantare; del suo afflato e del suo spirito sono permeate le preci, le orazioni e gli inni liturgici, e da essa prendono significato le azioni e i segni. Perciò, allo scopo di favorire la riforma, il progresso e l' adattamento della sacra liturgia, è necessario che venga promossa quella soave e viva conoscenza della sacra scrittura, che è attestata dalla venerabile tradizione dei riti sia orientali che occidentali.


 

 


 

Revisione dei libri liturgici


 

25. I libri liturgici siano riveduti quanto prima, servendosi di persone competenti e consultando vescovi di diversi paesi del mondo.


 

 


 

b) Norme derivanti dalla natura gerarchica e comunitaria della liturgia.


 

Norme di natura comunitaria


 

26. Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della chiesa, che è " sacramento di unità", cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò appartengono all' intero corpo della chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e della attuale partecipazione.


 

 


 

È da preferirsi la celebrazione comunitaria


 

27. Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata degli stessi. Ciò vale soprattutto per la celebrazione della messa, salva sempre la natura pubblica e sociale di qualsiasi messa, e per l' amministrazione dei sacramenti.


 

 


 

Decoro della celebrazione liturgica


 

28. Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o fedele, svolgendo il proprio ufficio, compia solo e tutto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza.


 

29. Anche i ministranti, i lettori, i commentatori, e tutti i membri del coro svolgono un vero ministero liturgico. Essi perciò esercitino il proprio ufficio con la sincera pietà e l' ordine che convengono ad un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi. Bisogna dunque che essi siano permeati con cura, ognuno secondo la propria condizione, dallo spirito liturgico, e siano formati a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con ordine.


 

 


 

Partecipazione attiva dei fedeli


 

30. Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni del popolo, le risposte, la salmodia, la antifone, i canti nonché le azioni e i gesti e l' atteggiamento del corpo. Si osservi anche, a tempo debito, il sacro silenzio.


 

31. Nella revisione dei libri liturgici, si abbia cura che le rubriche prevedano anche le parti dei fedeli.


 

 


 

Liturgia e classi sociali


 

32. Nella liturgia, tranne la distinzione che deriva dall' ufficio liturgico e dall' ordine sacro, e tranne gli onori dovuti alle autorità civili a norma delle leggi liturgiche, non si faccia alcuna preferenza di persone private o di condizioni, sia nelle cerimonie sia nelle solennità esteriori.


 

 


 

c) Norme derivanti dalla natura didattica e pastorale della liturgia.


 

33. Benché la sacra liturgia sia principalmente culto della maestà divina, contiene tuttavia anche una ricca istruzione per il popolo fedele. Nella liturgia, infatti, Dio parla al suo popolo; Cristo annunzia ancora il vangelo. Il popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e con la preghiera. Anzi, la preghiere rivolte a Dio dal sacerdote, che presiede l' assemblea nella persona di Cristo, vengono dette a nome di tutto il popolo santo e di tutti gli astanti. Infine, i segni visibili, di cui la sacra liturgia si serve per significare le realtà divine invisibili, sono stati scelti da Cristo o dalla chiesa. Perciò non solo quando si legge " ciò che fu scritto a nostra istruzione" (Rom. 15, 4), ma anche quando la chiesa prega o canta o agisce, la fede dei partecipanti è alimentata, le menti sono sollevate verso Dio per rendergli un ossequio ragionevole e ricevere con più abbondanza la sua grazia. Perciò, nell' attuazione della riforma, si devono osservare la seguenti norme generali.


 

 


 

Armonia dei riti


 

34. I riti splendano per nobile semplicità; siano chiari per brevità ed evitino inutili ripetizioni; siano adattati alla capacità di comprensione dei fedeli e non abbiano bisogno, generalmente, di molte spiegazioni.


 

 


 

Bibbia, predicazione e catechesi liturgica


 

35. Affinché risulti evidente che, nella liturgia, rito e parola sono intimamente connessi:


 

1) Nelle sacre celebrazioni, venga disposta una lettura della sacra scrittura più abbondante, più varia e più adatta.


 

2) Il momento più adatto per la predica, come parte dell' azione liturgica, per quanto il rito lo permette, sia indicato anche nelle rubriche. Il ministero della predicazione sia adempiuto con la massima fedeltà e nel debito modo. Questa poi attinga anzitutto alla sorgente della sacra scrittura e della liturgia, come annunzio delle mirabili opere di Dio nella storia della salvezza ossia nel mistero di Cristo, mistero che è in noi sempre presente e operante, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche.


 

3) si inculchi anche in tutti i modi una catechesi più direttamente liturgica, e negli stessi riti siano previste, se son necessarie, brevi didascalie da farsi con formule prestabilite o simili, dal sacerdote o dal ministro competente, solo nei momenti più opportuni.


 

4) Si promuova la sacra celebrazione della parola di Dio alla vigilia delle feste più solenni, in alcune ferie dell' avvento e della quaresima, nelle domeniche e nelle feste, soprattutto nei luoghi dove manca il sacerdote; nel qual caso diriga la celebrazione un diacono o altra persona delegata dal vescovo.


 

 


 

La lingua liturgica


 

36. - 1. L' uso della lingua latina, salvo un diritto particolare, sia conservato nei riti latini.


 

- 2. Dato però che, sia nella messa sia nell' amministrazione dei sacramenti, sia in altre parti della liturgia, non di rado l' uso della lingua volgare può riuscire assai utile per il popolo, si possa concedere ad essa una parte più ampia, e specialmente nelle letture e nelle monizioni, in alcune preghiere e canti, secondo le norme che vengono fissate per i singoli casi nei capitoli seguenti.


 

- 3. In base a queste norme, spetta alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all' art. 22 p. 2, consultati anche, se è il caso, i vescovi delle regioni limitrofe della stessa lingua, decidere circa l' uso e l' estensione della lingua volgare. Tali decisioni devono essere approvate ossia confermate dalla sede apostolica.


 

- 4. La traduzione del testo latino in lingua volgare da usarsi nella liturgia, deve essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui sopra.


 

 


 

d) Norme per un adattamento all' indole e alle tradizioni dei vari popoli.


 

37. La chiesa, in quelle cose che non toccano la fede o il bene di tutta la comunità, non desidera imporre, neppure nella liturgia, una rigida uniformità; anzi rispetta e favorisce le qualità e le doti d' animo delle varie razze e dei vari popoli. Tutto ciò poi che nei costumi dei popoli non è indissolubilmente legato a superstizioni o ad errori, essa lo prende in considerazione con benevolenza e, se è possibile, lo conserva inalterato, anzi a volte lo ammette nella liturgia stessa, purché possa armonizzarsi con gli aspetti del vero e autentico spirito liturgico.


 

38. salva la sostanziale unità del rito romano, anche nella revisione dei libri liturgici, si lasci posto alle legittime diversità e ai legittimi adattamenti ai vari gruppi, regioni, popoli, soprattutto nelle missioni; e ciò si tenga opportunamente presente nella struttura dei riti e nell' ordinamento delle rubriche.


 

39. Entro i limiti stabiliti nelle edizioni tipiche dei libri liturgici, spetterà alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all' art. 22 p. 2, determinare gli adattamenti, specialmente riguardo all' amministrazione dei sacramenti, ai sacramentali, alle processioni, alla lingua liturgica, alla musica sacra e alle arti, secondo però le norme fondamentali contenute nella presente costituzione.


 

 


 

Come procedere all' adattamento liturgico nelle diocesi e parrocchie


 

40. Dato però che in vari luoghi e circostanze è urgente un più profondo adattamento della liturgia, e perciò è più difficile:


 

1) Dalla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all' art. 22 p. 2, venga preso in esame, con attenzione e prudenza, ciò che a tal riguardo dalle tradizioni e dall' indole dei singoli popoli può opportunamente essere ammesso nel culto divino. Gli adattamenti ritenuti utili o necessari vengano proposti alla sede apostolica, da introdursi col consenso della medesima.


 

2) Affinché poi l' adattamento sia fatto con la necessaria cautela, la sede apostolica darà facoltà, se è il caso, alla medesima autorità ecclesiastica territoriale di permettere e dirigere, presso alcuni gruppi a ciò preparati e per un tempo determinato, i necessari esperimenti preliminari.


 

3) Poiché di solito le leggi liturgiche comportano, in materia di adattamento, difficoltà particolari soprattutto nelle missioni, nel formularle si ricorra a uomini competenti in materia.


 

 


 

IV - Incremento della vita liturgica nella diocesi e nella parrocchia.


 

41. Il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge, dal quale deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. Perciò bisogna che tutti diano la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale: convinti che la principale manifestazione della chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri.


 

42. Poiché nella sua chiesa il vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque l' intero gregge, deve necessariamente costituire delle assemblee di fedeli, tra cui hanno un posto preminente le parrocchie organizzate localmente sotto la guida di un pastore che fa le veci del vescovo: esse infatti rappresentano in certo modo la chiesa visibile stabilita su tutta la terra.


 

Perciò la vita liturgica della parrocchia e il suo legame con il vescovo devono essere coltivati nell' animo e nell' azione dei fedeli e del clero; e bisogna fare in modo che il senso della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della messa domenicale.


 

 


 

V - Incremento dell' azione pastorale liturgica.


 

43. L' interesse per l' incremento e il rinnovamento della liturgia è giustamente considerato come un segno dei provvidenziali disegni di Dio sul nostro tempo, come un passaggio dello Spirito santo nella sua chiesa; esso imprime una nota caratteristica alla sua vita, anzi a tutto il modo di sentire e di agire religioso del nostro tempo. Per la qual cosa, a sviluppare sempre più questa azione pastorale liturgica nella chiesa, il sacro concilio stabilisce:


 

 


 

Commissione liturgica nazionale


 

44. Conviene che la competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all' art. 22 p. 2, istituisca una commissione liturgica la quale si serva dell' aiuto di esperti in liturgia, in musica, in arte sacra e in pastorale. Tale commissione sia coadiuvata possibilmente da qualche istituto di liturgia pastorale, dai cui membri non siano esclusi, se necessario, laici particolarmente esperti in questa materia. Sarà compito della stessa commissione, sotto la guida dell' autorità ecclesiastica territoriale, di cui sopra, dirigere l' azione pastorale liturgica nel territorio di sua competenza e promuovere gli studi e i necessari esperimenti ogni volta che si tratti di adattamenti da proporsi alla sede apostolica.


 

 


 

Commissione liturgica diocesana.


 

45. Parimenti nelle singole diocesi ci sia la commissione di sacra liturgia allo scopo di promuovere, sotto la guida del vescovo, l' azione liturgica. Può essere opportuno talvolta che più diocesi costituiscano una sola commissione che promuova di comune accordo l' azione liturgica.


 

 


 

Altre commissioni


 

46. Oltre alla commissione di sacra liturgia, per quanto possibile, siano costituite in ogni diocesi anche le commissioni di musica sacra e di arte sacra. È necessario che queste tre commissioni collaborino tra di loro, anzi non di rado potrà essere opportuno che formino un' unica commissione.


 

 


 

CAPITOLO II


 

IL MISTERO EUCARISTICO.


 

La messa e il mistero pasquale


 

47. Il nostro salvatore nell' ultima cena, la notte in cui veniva tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, col quale perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla diletta sposa, la chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, "nel quale si riceve Cristo, l' anima viene ricolmata di grazia e viene dato il pegno della gloria futura".


 

 


 

Partecipazione attiva dei fedeli alla messa


 

48. Perciò la chiesa volge attente premure affinché i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma, comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere, partecipino all' azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano istruiti nella parola di Dio; si nutrano alla mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo l' ostia immacolata, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo mediatore siano perfezionati nell' unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti.


 

 


 

49. Perciò, affinché il sacrificio della messa raggiunga la piena efficacia pastorale anche nella forma dei riti, il sacro concilio, in vista delle messe celebrate con partecipazione di popolo, specialmente la domenica e le feste di precetto, stabilisce quanto segue.


 

 


 

Riforma dell' ordinario della messa


 

50. L' ordinamento della messa sia riveduto in modo che appariscano più chiaramente la natura specifica delle singole parti e la mutua connessione, e sia resa più facile la pia e attiva partecipazione dei fedeli. Per questo, i riti, conservata fedelmente la loro sostanza, siano resi più semplici; si tralascino quegli elementi che col passare dei secoli furono duplicati o meno utilmente aggiunti; alcuni elementi, invece, che col tempo andarono ingiustamente perduti, siano riportati alla primitiva tradizione dei padri, nella misura che sembreranno opportuni o necessari.


 

 


 

Maggior ricchezza biblica nella messa


 

51. Affinché la mensa della parola di Dio sia preparata ai fedeli con maggiore abbondanza, vengano aperti più largamente i tesori della bibbia, di modo che, in un determinato numero di anni, si legga al popolo la parte migliore della sacra scrittura.


 

 


 

L' omelia


 

52. si raccomanda vivamente l' omelia, come parte della stessa liturgia; in essa, nel corso dell' anno liturgico, vengono presentati, dal testo sacro, i misteri della fede e le norme della vita cristiana. Anzi nelle messe della domenica e delle feste di precetto celebrate con partecipazione di popolo, l' omelia non si ometta se non per grave motivo.


 

 


 

La "preghiera dei fedeli"


 

53. Sia ripristinata dopo il vangelo e l' omelia, specialmente la domenica e le feste di precetto, la "orazione comune" o " dei fedeli", in modo che, con la partecipazione del popolo, si facciano preghiere per la santa chiesa, per coloro che ci governano, per coloro che si trovano in varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo.


 

 


 

Latino e lingua volgare nella messa


 

54. Si possa concedere, nelle messe celebrate con partecipazione di popolo, un conveniente posto alla lingua volgare, specialmente nelle letture e nella " orazione comune", e, secondo la condizione dei vari luoghi, anche nelle parti spettanti al popolo, a norma dell' art. 36 di questa costituzione. Si abbia cura però che i fedeli possano recitare o cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell' ordinario della messa che spettano ad essi. Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della lingua volgare nella messa, si osservi quanto prescrive l' art. 40 di questa costituzione.


 

 


 

Comunione sotto le due specie


 

55. Si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta alla messa, per la quale i fedeli, dopo la comunione del sacerdote, ricevono il corpo del Signore dal medesimo sacrificio. Fermi restando i principi dogmatici stabiliti dal concilio di Trento, la comunione sotto le due specie si può concedere sia ai chierici e religiosi sia ai laici, in casi da determinarsi dalla sede apostolica e secondo il giudizio del vescovo, come agli ordinati nella messa della loro sacra ordinazione, al professi nella messa della loro professione religiosa, ai neofiti nella messa che segue il battesimo.


 

 


 

Unità della messa


 

56. Le due parti che costituiscono in certo modo la messa, cioè la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un solo atto di culto. Perciò il sacro concilio esorta caldamente i pastori di anime ad istruire con cura i fedeli, nella catechesi, perché partecipino a tutta la messa, specialmente la domenica e le feste di precetto.


 

 


 

La concelebrazione


 

57. - 1. La concelebrazione, con la quale si manifesta bene l' unità del sacerdozio, è rimasta in uso fino ad oggi nella chiesa, tanto in oriente che in occidente. Perciò al concilio è piaciuto estendere la facoltà della concelebrazione ai casi seguenti:


 

1.         a) al giovedì santo, sia nella messa crismale che nella messa vespertina;


 

b) alla messe nei concili, nelle riunioni di vescovi e nei sinodi;


 

c) alla messa della benedizione dell' abate.


 

2. Inoltre, con il permesso dell' ordinario, e cui spetta giudicare sulla opportunità della concelebrazione:


 

a) alla messa conventuale e alla messa principale nelle chiese, quando l' utilità dei fedeli non richieda che tutti i sacerdoti presenti celebrino singolarmente;


 

b) alle messe nelle riunioni di qualsiasi genere di sacerdoti tanto secolari che religiosi.


 

2. I. Ma spetta al vescovo regolare la disciplina delle concelebrazioni nella diocesi.


 

2. II. Resti sempre tuttavia ad ogni sacerdote la facoltà di celebrare la messa individualmente, non però nel medesimo tempo e nella medesima chiesa, e neppure il giovedì santo.


 

 


 

58. Venga redatto un nuovo rito della concelebrazione, da inserirsi nel pontificale e nel messale romano.


 

 


 

CAPITOLO III


 

GLI ALTRIO SACRAMENTI E I SACRAMENTALI


 

Natura dei sacramenti


 

59. I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del corpo di Cristo, e infine a rendere culto a Dio; in quanto segni, hanno poi anche la funzione di istruire. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati sacramenti della fede. Conferiscono appunto la grazia, ma la loro celebrazione dispone anche molto bene i fedeli a ricevere la stessa grazia con frutto, ad onorare Dio in modo debito e ad esercitare la carità. È quindi di grande importanza che i fedeli comprendano facilmente i segni dei sacramenti, e si accostino con somma diligenza a quei sacramenti che sono stati istituiti per nutrire la vita cristiana.


 

 


 

I sacramentali


 

60. La santa madre chiesa ha inoltre istituito i sacramentali. Questi sono segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l' effetto principale dei sacramenti e vengono santificate le varie circostanze della vita.


 

 


 

61. Così la liturgia dei sacramenti e dei sacramentali fa sì che al fedeli ben disposti sia dato di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della grazia divina che fluisce dal mistero pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, mistero dal quale derivano la loro efficacia tutti i sacramenti e sacramentali; e così ogni uso onesto delle cose materiali possa essere indirizzato alla santificazione dell' uomo e alla lode di Dio.


 

 


 

Necessità di una riforma dei riti sacramentali


 

62. Ma poiché nel corso dei secoli si sono introdotti nei riti dei sacramenti e dei sacramentali certi elementi che oggi ne rendono meno chiari la natura e il fine, ed è perciò necessario compiere in essi alcuni adattamenti alle esigenze del nostro tempo, il sacro concilio stabilisce quanto segue per la loro revisione.


 

 


 

La lingua


 

63. Poiché non di rado nell' amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali può essere molto utile per il popolo l' uso della lingua volgare, sia data a questa una parte maggiore secondo le norme che seguono: a) Nell' amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali si può usare la lingua volgare a norma dell' art. 36. b) Secondo la nuova edizione del rituale romano, la competente autorità ecclesiastica territoriale di cui all' art. 22. 2 di questa costituzione, prepari al più presto i rituali particolari adattati alle necessità delle singole regioni, anche per quanto riguarda la lingua; questi rituali saranno usati nelle rispettive regioni dopo la revisione da parte della sede apostolica. Nel comporre questi rituali o speciali collezioni di riti non si omettono le istruzioni poste all' inizio dei singoli riti nel rituale romano, sia quelle pastorali e rubricali, sia quelle che hanno una speciale importanza sociale.


 

 


 

Il catecumenato


 

64. Si ristabilisca il catecumenato degli adulti, diviso in più gradi, da attuarsi a giudizio dell' ordinario del luogo, in modo che il tempo del catecumenato, destinato ad una conveniente istruzione, possa essere santificato con riti sacri da celebrarsi in tempi successivi.


 

 


 

Riforma del rito battesimale


 

65. Nelle terre di missione sia consentito accogliere, oltre agli elementi che si hanno nella tradizione cristiana, anche quegli elementi di iniziazione in uso presso ogni popolo, nella misura in cui possono essere adattati al rito cristiano, a norma degli art. 37-40 di questa costituzione.


 

 


 

66. Siano riveduti ambedue i riti del battesimo degli adulti, sia quello semplice sia quello più solenne, tenuto conto della restaurazione del catecumenato; e sia inserita nel messale romano una messa propria " Nel conferimento del battesimo ".


 

 


 

67. Sia riveduto il rito del battesimo dei bambini e sia adattato alla loro reale condizione. Nel rito siano messi maggiormente in rilievo anche il posto e i doveri dei genitori e dei padrini.


 

 


 

68. Nel rito del battesimo non manchino certi adattamenti da usarsi a giudizio dell' ordinario del luogo, in caso di gran numero di battezzandi, si componga pure un rito più breve che si possa usare, specialmente in terra di missione, dai catechisti e in genere, in pericolo di morte, dai fedeli, quando manchi un sacerdote o un diacono.


 

 


 

69. In luogo del "Rito per supplire le cerimonie omesse su un bambino già battezzato", se ne componga uno nuovo, col quale si esprima, in maniera più chiara e più consona, che il bambino, battezzato con il rito breve, è già stato accolto nella chiesa. Si componga pure un rito per coloro che, già validamente battezzati, si convertono alla chiesa cattolica. In esso si esprima la loro ammissione nella comunione della chiesa.


 

 


 

70. Fuori del tempo pasquale, l' acqua battesimale si può benedire nello stesso rito del battesimo con un' apposita formula più breve.


 

 


 

Riforma del rito della Cresima.


 

71. Sia riveduto il rito della confermazione, anche perché apparisca più chiaramente l' intima connessione di questo sacramento con tutta l' iniziazione cristiana; perciò la rinnovazione delle promesse battesimali precederà convenientemente la recezione di questo sacramento. Quando si ritenga opportuno, la confermazione potrà essere conferita durante la messa; per quanto riguarda invece il rito fuori della messa, si prepari una formula da usarsi come introduzione.


 

 


 

Riforma del rito della Penitenza.


 

72. Il rito e le formule della penitenza siano rivedute in modo tale che esprimano più chiaramente la natura e l' effetto del sacramento.


 

 


 

Il sacramento dell' unzione degli infermi


 

73. L' "estrema unzione", che può essere chiamata anche, e meglio, "unzione degli infermi", non è il sacramento di coloro soltanto che sono in fin di vita. Perciò il tempo opportuno per riceverla si ha certamente già quando il fedele, per malattia o per vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di morte.


 

 


 

74. Oltre ai riti distinti dell' unzione degli infermi e del viatico, si componga anche un rito continuato secondo il quale l' unzione sia conferita al malato dopo la confessione e prima di ricevere il viatico.


 

 


 

75. Il numero delle unzioni sia adattato, secondo che parrà opportuno, e le orazioni che accompagnano il rito dell' unzione degli infermi siano rivedute in modo che rispondano alle diverse condizioni dei malati che ricevono il sacramento.


 

 


 

Riforma del rito del sacramento dell' ordine


 

76. I riti delle ordinazioni siano riveduti quanto alle cerimonie e quanto ai testi. Le allocuzioni del vescovo, all' inizio di ogni ordinazione o consacrazione, possono essere fatte in lingua volgare. Nella consacrazione episcopale è consentito che l' imposizione delle mani sia fatta da tutti i vescovi presenti.


 

 


 

Riforma del rito del Matrimonio.


 

77. Il rito della celebrazione del matrimonio, che si trova nel rituale romano, sia riveduto e arricchito, in modo che più chiaramente venga significata la grazia del sacramento e vengano inculcati i doveri dei coniugi. "Se qualche regione. . . usa", nella celebrazione del sacramento del matrimonio, " altre lodevoli consuetudini e cerimonie, il sacro concilio desidera vivamente che queste vengano senz' altro conservate". Inoltre alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all' art. 22 p. 2 di questa costituzione, viene lasciata la facoltà di preparare, a norma dell' art. 63, un rito proprio che risponda alle usanze dei luoghi e dei popoli, ferma però restando la legge che il sacerdote che assiste chieda e riceva il consenso dei contraenti.


 

 


 

78. Il matrimonio in via ordinaria si celebri durante la messa, dopo la lettura del vangelo e l' omelia, prima della " orazione dei fedeli". L' orazione sulla sposa, opportunamente ritoccata così da inculcare ad entrambi gli sposi gli stessi doveri della fedeltà vicendevole, può essere detta in lingua volgare. Ma se il sacramento del matrimonio viene celebrato senza la messa, si leggano all' inizio del rito l' epistola e il vangelo della messa per gli sposi e si dia sempre la benedizione agli sposi.


 

 


 

Riforma dei sacramentali


 

79. Siano riveduti i sacramentali, tenendo presente il principio fondamentale di una cosciente, attiva e facile partecipazione dei fedeli, e considerando anche le necessità dei nostri tempi. Nella revisione dei rituali a norma dell' art. 63, si possono aggiungere, se la necessità lo richiede, anche nuovi sacramentali. Le benedizioni riservate siano pochissime, e solo a favore dei vescovi o degli ordinari. Si provveda che alcuni sacramentali, almeno in particolari circostanze e a giudizio dell' ordinario, possano essere amministrati da laici dotati delle convenienti qualità.


 

 


 

La professione religiosa


 

80. Si sottoponga a revisione il rito della consacrazione delle vergini, che si trova nel pontificale romano Si componga inoltre un rito della professione religiosa e della rinnovazione dei voti, che contribuisca ad una maggiore unità, sobrietà e dignità, da usarsi, salvo diritti particolari, da coloro che fanno la professione o la rinnovazione dei voti durante la messa. La professione religiosa si farà lodevolmente durante la messa.


 

 


 

Riforma dei riti funebri


 

81. Il rito delle esequie esprima più apertamente l' indole pasquale della morte cristiana, e risponda meglio, anche quanto al colore liturgico, alle condizioni e tradizioni delle singole regioni.


 

 


 

82. Si riveda il rito della sepoltura dei bambini, e sia arricchito di messa propria.


 

 


 

CAPITOLO IV


 

L' UFFICIO DIVINO.


 

L' ufficio divino opera di Cristo e della chiesa


 

83. Il sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza, Cristo Gesù, prendendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre quell' inno che viene eternamente cantato nelle sedi celesti. Egli unisce a sè tutta la comunità degli uomini, e se l' associa nell' elevare questo divino canto di lode. Infatti continua questo ufficio sacerdotale per mezzo della sua stessa chiesa, che loda il signore incessantemente e intercede per la salvezza del mondo intero non solo con la celebrazione dell' eucaristia, ma anche in altri modi, specialmente con la recita dell' ufficio divino.


 

 


 

84. Il divino ufficio, secondo l' antica tradizione cristiana, è costituito in modo da santificare tutto il corso del giorno e della notte per mezzo della lode di Dio. Quando poi a celebrare debitamente quel mirabile canto di lode sono i sacerdoti e altri a ciò deputati da un precetto della chiesa, o i fedeli che pregano insieme col sacerdote nella forma approvata, allora è veramente la voce della sposa stessa che parla alla sposo, anzi è la preghiera di Cristo, che in unione al suo corpo, eleva al Padre.


 

 


 

85. Tutti coloro pertanto che compiono questo, adempiono l' obbligo della chiesa e partecipano al sommo onore della sposa di Cristo perché, rendendo lode a Dio, stanno davanti al trono di Dio in nome della madre chiesa.


 

 


 

Valore pastorale dell' ufficio divino


 

86. I sacerdoti impegnati nel sacro ministero pastorale reciteranno le lodi delle ore con tanto maggior fervore quanto più profondamente saranno convinti del dovere di osservare il monito di Paolo: " "Pregate senza interruzione" (1 Tess. 5, 17). Infatti solo il Signore può dare efficacia ed incremento all' opera in cui lavorano, lui che ha detto: " senza di me non potete far nulla" (Gv. 15, 5). Per questo gli apostoli, istituendo i diaconi, dissero: " Noi invece saremo assidui alla preghiera e al ministero della parola" (Atti 6, 4).


 

 


 

87. Ma affinché i sacerdoti e gli altri membri della chiesa possano meglio e più perfettamente recitare l' ufficio divino nelle varie circostanze, al sacro concilio, continuando la riforma felicemente iniziata dalla sede apostolica, è piaciuto stabilire quanto segue riguardo all' ufficio di rito romano.


 

 


 

L' ordinamento tradizionale va riveduto


 

88. Poiché lo scopo dell' ufficio è la santificazione del giorno, l' ordinamento tradizionale delle ore sia riveduto, in modo che le ore, per quanto è possibile, corrispondano al tempo vero; contemporaneamente si tengano presenti le condizioni della vita odierna in cui si trovano specialmente coloro che attendono alle opere apostoliche.


 

 


 

Norme per la riforma dell' ufficio divino


 

89. Quindi, nella riforma dell' ufficio, si osservino queste norme.


 

a) Le lodi, come preghiere del mattino, e i vespri, come preghiere della sera, che, secondo la venerabile tradizione di tutta la chiesa, sono il duplice cardine dell' ufficio quotidiano, devono essere ritenute la ore principali e come tali celebrate;


 

b) Compieta sia ordinata in modo che si adatti bene alla conclusione della giornata;


 

c) L' ora detta Mattutino, pur conservando nel coro l' indole di preghiera notturna, venga adattata in modo che possa essere recitata in qualsiasi ora del giorno, e abbia un minor numero di salmi e letture più lunghe;


 

d) L' ora di Prima sia soppressa;


 

e) In coro si mantengano le ore minori di Terza, Sesta e Nona. Fuori del coro si può scegliere una delle tre, quella che più risponde al momento della giornata.


 

 


 

L' ufficio divino fonte di pietà


 

90. Inoltre, poiché l' ufficio divino, in quanto preghiera pubblica della chiesa, è fonte di pietà e nutrimento della preghiera personale, si supplicano nel Signore i sacerdoti e tutti gli altri che partecipano all' ufficio divino di fare in modo che, nel recitarlo, la mente concordi con la parola; per meglio raggiungere tale scopo si procurino una più ricca istruzione liturgica e biblica, specialmente riguardo ai salmi. Nel compiere poi la riforma, il venerabile e secolare tesoro dell' ufficio romano venga adattato in modo tale che possano usufruire più largamente e più felicemente tutti coloro ai quali è affidato.


 

 


 

Distribuzione dei salmi


 

91. Affinché l' ordinamento delle ore proposto nell' art. 89 possa essere veramente attuato, i salmi siano distribuiti non più in una settimana, ma in uno spazio di tempo più lungo. Il lavoro di revisione del salterio, felicemente incominciato, venga condotto a termine al più presto, tenendo presente il latino usato dai cristiani, l' uso liturgico anche nel canto, come pure tutta la tradizione della chiesa latina.


 

 


 

Ordine delle letture


 

92. Per quanto riguarda la letture si tengano presenti queste norme:


 

a) La lettura della sacra scrittura sia ordinata in modo che i tesori della parola divina in maggior ampiezza possano essere accessibili più facilmente;


 

b) Le letture da prendere dalle opere dei padri, dei dottori e degli scrittori ecclesiastici siano meglio selezionate;


 

c) Le passioni, ossia le vite dei santi, siano riportate alla verità storica.


 

 


 

Revisione degli inni


 

93. Gli inni, per quanto sembra conveniente, siano restituiti alla forma originale, togliendo o mutando ciò che ha sapore mitologico o che è meno conveniente alla pietà cristiana. Secondo l' opportunità, poi, se ne riprendano anche altri che si trovano nelle raccolte di inni.


 

 


 

Quando recitare le ore


 

94. Per santificare veramente il giorno e per recitare la ore stesse con frutto spirituale, nella recita delle ore si osservi il tempo, che corrisponde prossimamente al momento vero di ciascuna ora canonica.


 

 


 

Obbligo del divino ufficio


 

95. Le comunità obbligate al coro sono tenute, oltre che alla messa conventuale, a celebrare in coro, ogni giorno, l' ufficio divino, e precisamente:


 

a) Tutto l' ufficio, gli ordini di canonici, di monaci e monache, e di altri regolari tenuti al coro per diritto o in forza delle costituzioni;


 

b) Quelle parti dell' ufficio che vengono loro imposte dal diritto comune o particolare, i capitoli delle cattedrali e delle collegiate;


 

c) Tutti i membri, poi, di queste comunità, che abbiano ricevuto gli ordini maggiori o che abbiano fatto la professione solenne, eccetto i conversi, devono recitare da soli quelle ore canoniche che non recitano in coro.


 

 


 

96. I chierici non obbligati al coro, se hanno ricevuto gli ordini maggiori, sono obbligati, ogni giorno, in comune o da soli, a recitare tutto l' ufficio, a norma dell' art. 89.


 

 


 

97. Le opportune commutazioni dell' ufficio divino con una azione liturgica siano definite dalle rubriche. In casi particolari e per giusta causa, gli ordinari possono dispensare, in tutto o in parte, i propri sudditi dall' obbligo di recitare l' ufficio, oppure commutarlo.


 

 


 

98. I membri di qualsiasi istituto degli stati di perfezione, che, in forza delle costituzioni, recitano qualche parte dell' ufficio divino, esprimono la preghiera pubblica della chiesa. Così pure esprimono la preghiera pubblica della chiesa se, in forza delle costituzioni, recitano qualche piccolo ufficio, purché composto sulla schema dell' ufficio divino e regolarmente approvato.


 

 


 

La recita comunitaria dell' ufficio divino


 

99. Poiché l' ufficio divino è voce della chiesa, ossia di tutto il corpo mistico che loda pubblicamente Dio, si esorta i chierici non obbligati al coro e specialmente i sacerdoti che vivono o che si trovano insieme, a recitare in comune almeno qualche parte dell' ufficio divino. Tutti coloro, poi, che recitano l' ufficio sia in coro, sia in comune, compiano il dovere loro affidato il più perfettamente possibile, sia con la interna devozione dell' animo, sia con il comportamento esteriore. E` bene inoltre che, secondo l' opportunità, l' ufficio in coro e in comune sia cantato.


 

 


 

La partecipazione dei fedeli all' ufficio divino


 

100. I pastori d' anime procurino che le ore principali, specialmente i Vespri, siano celebrate in chiesa con partecipazione comune, nelle domeniche e feste più solenni. Si raccomanda che pure i laici recitino l' ufficio divino o con i sacerdoti, o riuniti tra loro, o anche da soli.


 

 


 

La lingua nell' ufficio divino


 

101. - 1. Secondo la secolare tradizione del rito latino, per i chierici si deve conservare nell' ufficio divino la lingua latina. L' ordinario tuttavia ha la potestà di concedere l' uso della versione in lingua volgare, preparata a norma dell' art. 36, in casi. singoli, a quei chierici per i quali l' uso della lingua latina costituisce un grave impedimento alla recita dell' ufficio nel modo dovuto.


 

- 2. Alle monache e ai membri degli istituti degli stati di perfezione, sia uomini non chierici, che donne, il superiore competente può concedere l' uso della lingua volgare nell' ufficio divino, anche celebrato in coro, purché la versione sia approvata


 

- 3. Ogni chierico obbligato all' ufficio divino, se lo recita in lingua volgare con i fedeli o con quelle persone ricordate al p. 2, soddisfa al suo obbligo, purché il testo della versione sia approvato.


 

 


 

CAPITOLO V


 

L' ANNO LITURGICO.


 

Il senso dell' anno liturgico


 

102. La santa madre chiesa considera suo dovere celebrare con sacra memoria, in determinati giorni nel corso dell' anno, l' opera salvifica del suo sposo divino. Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di " domenica", fa la memoria della resurrezione del Signore, che una volta all' anno, unitamente alla sua beata passione, celebra a pasqua, la più grande delle solennità. Nel ciclo annuale poi presenta tutto il mistero di Cristo, dall' incarnazione e natività fino all' ascensione, al giorno di pentecoste e all' attesa della beata speranza e del ritorno del Signore. Ricordando in tal modo i misteri della redenzione, essa apre ai fedeli i tesori di potenza e di meriti del suo Signore, così che siano resi in qualche modo presenti in ogni tempo, perché i fedeli possano venirne a contatto ed essere ripieni della grazia della salvezza.


 

 


 

103. Ne celebrazione di questo ciclo annuale dei misteri di Cristo, la santa chiesa venera con speciale amore la beata Maria madre di Dio, congiunta indissolubilmente con l' opera salvifica del Figlio suo; in Maria ammira ed esalta il frutto più eccelso della redenzione, e contempla con gioia, come in una immagine purissima, ciò che essa tutta desidera e spera di essere.


 

 


 

104 . La chiesa ha inserito inoltre nel ciclo dell' anno anche le memorie dei martiri e degli altri santi che, giunti alla perfezione con l' aiuto della multiforme grazia di Dio e già in possesso della salvezza eterna, in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. Nel giorno natalizio dei santi, infatti, la chiesa predica il mistero pasquale nei santi che hanno sofferto con Cristo e con lei sono glorificati; propone ai fedeli i loro esempi, che attraggono tutti al Padre per mezzo di Cristo, e implora per i loro meriti i benefici di Dio.


 

 


 

105 . La chiesa, infine, nei vari tempi dell' anno, secondo discipline tradizionali, completa la formazione dei fedeli per mezzo di pie pratiche spirituali e corporali, per mezzo dell' istruzione, della preghiera, della opere di penitenza e di misericordia. Pertanto al sacro Concilio è piaciuto stabilire quanto segue.


 

 


 

Rivalorizzazione della domenica


 

106. secondo la tradizione apostolica, che trae origine dal giorno stesso della resurrezione di Cristo, la chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama giustamente giorno del Signore o domenica. In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea perché, ascoltando la parola di Dio e partecipando all' eucaristia, facciano memoria della passione, della resurrezione e della gloria del Signore Gesù, e rendano grazie a Dio che li ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti (1 Pt. 1, 3). Per questo la domenica è il giorno di festa primordiale che deve essere proposto e inculcato alla pietà dei fedeli, in modo che divenga anche giorno di gioia e di astensione dal lavoro. Non vengano anteposte ad essa altre solennità che non siano di grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l' anno liturgico.


 

 


 

Riforma dell' anno liturgico


 

107. L' anno liturgico sia riveduto in modo che, conservati o restituiti le consuetudini e gli ordinamenti tradizionali dei tempi sacri secondo le condizioni del nostro tempo, venga mantenuto il loro carattere originale per alimentare debitamente la pietà dei fedeli nella celebrazione dei misteri della redenzione cristiana, ma soprattutto del mistero pasquale. Gli adattamenti poi secondo le condizioni dei luoghi, se saranno necessari, si facciano a norma degli atti 39 e 40.


 

 


 

108 Gli animi dei fedeli siano indirizzati prima di tutto verso le feste del Signore, nelle quali, durante l' anno, si celebrano i misteri della salvezza. Perciò il proprio del tempo abbia il suo giusto posto sopra le feste dei santi, affinché sia convenientemente celebrato l' intero ciclo dei misteri della salvezza.


 

 


 

La quaresima


 

109. Il duplice carattere del tempo quaresimale che, soprattutto mediante il ricordo o la preparazione del battesimo e mediante la penitenza, dispone i fedeli alla celebrazione del mistero pasquale con l' ascolto più frequente della parola di Dio e con la dedizione alla preghiera, sia posto in maggiore evidenza tanto nella liturgia quanto nella catechesi liturgica. Perciò:


 

a) si utilizzino più abbondantemente gli elementi battesimali propri della liturgia quaresimale e, se opportuno, se ne riprendano alcuni dalla tradizione precedente;


 

b) lo stesso si dica degli elementi penitenziali. Quanto alla catechesi poi, si inculchi nell' animo dei fedeli, insieme con le conseguenze sociali del peccato, quel carattere proprio della penitenza che detesta il peccato in quanto è offesa di Dio; né si dimentichi la parte della chiesa nell' azione penitenziale e si solleciti la preghiera per i peccatori.


 

 


 

110 . La penitenza del tempo quaresimale non sia soltanto interna e individuale, ma anche esterna e sociale. E la pratica penitenziale secondo le possibilità del nostro tempo e delle diverse regioni nonché secondo le condizioni dei fedeli, sia favorita e, dalle autorità di cui all' art. 22, raccomandata. Sarà però sacro il digiuno pasquale, da celebrarsi ovunque il venerdì della passione e morte del Signore e da protrarsi, se possibile, anche al sabato santo, in modo da giungere così, con animo sollevato e aperto, ai gaudi della domenica di resurrezione.


 

 


 

Le feste dei santi


 

111. Nella chiesa, secondo la tradizione, i santi sono venerati e le loro reliquie autentiche e le loro immagini sono tenute in onore. Le feste dal santi infatti proclamano le opere meravigliose di Cristo nei suoi servi e presentano ai fedeli opportuni esempi da imitare. Perché le feste dei santi non abbiano a prevalere sulle feste che rinnovano i misteri della salvezza, molte di esse siano lasciate alla celebrazione di ciascuna chiesa particolare o nazione o famiglia religiosa; siano estese a tutta la chiesa soltanto quelle che ricordano i santi di importanza veramente universale.


 

 


 

CAPITOLO VI


 

LA MUSICA SACRA


 

Dignità della musica sacra


 

112. La tradizione musicale di tutta la chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell' arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrale della liturgia solenne. Senza dubbio il canto sacro è stato lodato sia dalla sacra scrittura, sia dai padri e dai romani pontefici che recentemente, a cominciare da san Pio X, hanno sottolineato con insistenza il compito ministeriale della musica sacra nel servizio divino. Perciò la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all' azione liturgica, sia esprimendo più dolcemente la preghiera e favorendo l' unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. La chiesa poi approva e ammette nel culto divino tutte le forme della vera arte, dotate delle dovute qualità. Il sacro concilio, quindi, conservando le norme e le prescrizioni della disciplina e della tradizione ecclesiastica e mirando al fine della musica sacra, che è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli, stabilisce quanto segue.


 

 


 

La liturgia solenne


 

113. L' azione liturgica assume una forma più nobile quando i divini uffici sono celebrati solennemente in canto, con la presenza dei sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo. Quanto all' uso della lingua, si osservi l' art. 36; per la messa l' art. 54; per i sacramenti l' art. 63; per l' ufficio divino l' art. 101.


 

 


 

114 . Si conservi e si incrementi con somma cura il patrimonio della musica sacra Si promuovano con impegno le " scholae cantorum" specialmente presso le chiese cattedrali; i vescovi poi e gli altri pastori d' anime curino diligentemente che in ogni azione sacra celebrata in canto tutta l' assemblea dei fedeli possa dare la sua partecipazione attiva, a norma degli artt. 28 e 30.


 

 


 

Formazione musicale


 

115. Si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati dei religiosi e delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche; per raggiungere questa formazione si preparino con sollecitudine i maestri destinati all' insegnamento della musica sacra. Si raccomanda, inoltre, se sarà opportuno, l' erezione di istituti superiori di musica sacra. Ai musicisti, ai cantori, e in primo luogo ai fanciulli, si dia anche una genuina formazione liturgica.


 

 


 

Canto gregoriano e polifonico


 

116. La chiesa riconosce il canto gregoriano come proprio della liturgia romana: perciò, nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale. Gli altri generi di musica sacra, e specialmente la polifonica, non si escludono affatto nella celebrazione dei divini uffici, purché rispondano allo spirito dell' azione liturgica, a norma dell' art. 30.


 

 


 

117 . Si porti a termine l' edizione tipica dei libri di canto gregoriano; anzi, si prepari un' edizione più critica dei libri già editi dopo la riforma di san Pio X. Conviene inoltre che si prepari un' edizione che contenga melodie più semplici, ad uso delle chiese minori.


 

 


 

Canti religiosi popolari.


 

118. Si promuova con impegno il canto popolare religioso, in modo che nei pii e sacri esercizi, e nelle stesse azioni liturgiche, secondo le norme e disposizioni delle rubriche, possano risuonare le voci dei fedeli.


 

 


 

La musica sacra nelle missioni


 

119. In alcune regioni, specialmente delle missioni, si trovano popoli con una propria tradizione musicale, la quale ha grande importanza nella loro vita religiosa e sociale. A questa musica si dia la dovuta stima e il posto conveniente, tanto nella educazione del senso religioso di quei popoli, quanto nell' adattare il culto alla loro indole, secondo gli artt. 39 e 40. Perciò, nella formazione musicale dei missionari, si procuri diligentemente che, per quanto è possibile, essi siano in grado di promuovere la musica tradizionale di quei popoli, tanto nelle scuole, quanto nelle azioni sacre.


 

 


 

L' organo e gli strumenti musicali


 

120. Nella chiesa latina si abbia in grande onore l' organo a canne, come strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere mirabile splendore alle cerimonie della chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle realtà supreme. Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e con il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, a norma degli artt. 22 p. 2, 37 e 40, purché siano adatti all' uso sacro o vi si possano adattare,convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente l' edificazione dei fedeli.


 

 


 

Missione dei compositori


 

121. I musicisti, animati da spirito cristiano, sentano di essere chiamati a coltivare la musica sacra e ad accrescere il suo patrimonio. Compongano melodie che abbiano le caratteristiche della vera musica sacra e che non solo possano essere cantate dalle maggiori " scholae cantorum", ma convengono anche alle " scholae" minori, e favoriscano la partecipazione attiva di tutta l' assemblea dei fedeli. I testi destinati al canto sacro siano conformi alla dottrina cattolica, anzi siano presi di preferenza dalla sacra scrittura e dalle fonti liturgiche.


 

 


 

CAPITOLO VII


 

L'ARTE SACRA E LA SACRA SUPPELLETTILE


 

Dignità dell' arte sacra


 

122. Fra le più nobili attività dell' ingegno umano sono, a buon diritto, annoverate le arti liberali, soprattutto l' arte religiosa e il suo vertice, cioè l' arte sacra. Esse, per loro natura, hanno relazione con l' infinita bellezza divina, che deve essere in qualche modo espressa dalle opere dell' uomo, e sono tanto più orientate a Dio e all' incremento della sua lode e della sua gloria, in quanto nessun altro fine è loro assegnato se non di contribuire il più efficacemente possibile, con le loro opere, a indirizzare pienamente le menti degli uomini a Dio. Per tali motivi la santa madre chiesa è stata sempre amica delle arti liberali ed ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente perché le cose appartenenti al culto sacro fossero veramente degne, decorose e belle, segni e simboli delle realtà soprannaturali, ed ha formato degli artisti. Anzi, la chiesa si è è sempre ritenuta, a buon diritto, come arbitra delle medesime, scegliendo tra le opere degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme religiosamente tramandate, e risultavano adatte all' uso sacro. Con speciale sollecitudine la chiesa si è preoccupata che la sacra suppellettile servisse con dignità e bellezza al decoro del culto, ammettendo nella materia, nella forma e nell' ornamento quei cambiamenti che il progresso della tecnica ha introdotto nel corso dei secoli. E` piaciuto perciò ai padri stabilire su queste cose quanto segue.


 

 


 

Libertà di stili artistici


 

123. La chiesa non ha mai avuto come proprio uno stile artistico, ma, secondo l' indole e le condizioni dei popoli e le esigenze dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni epoca, creando, nel corso dei secoli, un tesoro artistico da conservarsi con ogni cura. Anche l' arte del nostro tempo e di tutti i popoli e paesi abbia nella chiesa libertà di espressione, purché serva con la dovuta riverenza e il dovuto onore alle esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti, così che essa possa aggiungere la propria voce a quel mirabile concetto di gloria che uomini eccelsi innalzarono nei secoli passati alla fede cattolica.


 

 


 

124 . Nel promuovere e favorire un' autentica arte sacra, gli ordinari procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità. E ciò valga anche per le vesti e gli ornamenti sacri. I vescovi abbiano cura di allontanare con zelo dalla casa di Dio e dagli altri luoghi sacri le opere d' arte che sono contrarie alla fede e ai costumi, e alla pietà cristiana, che offendono il genuino senso religioso, o perché depravate nelle forme, o perché mancanti, mediocri o false nell' espressione artistica. Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente che siano idonei a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli.


 

 


 

125 . Resti ferma la prassi di esporre nelle chiese alla venerazione dei fedeli le immagini sacre; tuttavia si espongano in numero moderato e nell' ordine dovuto, per non destare meraviglia nel popolo cristiano e per non indulgere ad una devozione non del tutto retta.


 

 


 

126 . Nel giudicare le opere d' arte, gli ordinari del luogo sentano il parere della commissione diocesana di arte sacra e, se è il caso, di altri uomini particolarmente competenti, come pure delle commissioni di cui agli articoli 44, 45, 46. Gli ordinari vigilino affinché la sacra suppellettile o le opere preziose, in quanto ornamento della casa di Dio, non vengano alienate o disperse.


 

 


 

Formazione degli artisti


 

127. I vescovi, o di persona o per mezzo di sacerdoti idonei, che conoscono e amano l' arte, si prendano cura degli artisti, allo scopo di formarli allo spirito dell' arte sacra e della sacra liturgia. Si raccomanda inoltre che vengano istituite scuole o accademie di arte sacra per la formazione degli artisti, in quelle regioni nelle quali ciò sarà sembrato opportuno. Tutti gli artisti, poi, che guidati dal loro ingegno intendono servire alla gloria di Dio nella santa chiesa, ricordino sempre che si tratta di una certa sacra imitazione di Dio creatore e di opere destinate al culto cattolico, all' edificazione, alla pietà e all' istruzione religiosa dei fedeli.


 

 


 

Revisione dalla legislazione su l' arte sacra


 

128. Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a norma dell' art. 25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che riguardano il complesso delle cose esterne attinenti al culto sacro, specialmente per la costruzione degna ed appropriata degli edifici sacri, la forma e la erezione degli altari, la nobiltà, la disposizione e la sicurezza del tabernacolo eucaristico, la funzionalità e la dignità del battistero, la conveniente disposizione delle sacre immagini, della decorazione e dell' ornamento. Quelle norme che risultano meno rispondenti alla riforma della liturgia siano corrette o abolite; quelle invece che la favoriscono siano mantenute o introdotte. A tale riguardo, soprattutto per quanto si riferisce alla materia e alla forma della sacra suppellettile e degli indumenti, si concede facoltà alle assemblee episcopali delle varie regioni di fare gli adattamenti richiesti dalle necessità e dalle usanze locali, a norma dell' art. 22 della presente costituzione.


 

 


 

Formazione artistica del clero


 

129. I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano istruiti anche sulla storia e la sviluppo dell' arte sacra, come pure sui sani principi cui devono fondarsi le opere dell' arte sacra, in modo che stimino e conservino i venerabili monumenti della chiesa e possano offrire opportuni consigli agli artisti nella realizzazione di opere.


 

 


 

Le insegne pontificali


 

130. È conveniente che l' uso delle insegne pontificali sia riservato a quelle persone ecclesiastiche che sono insignite del carattere episcopale o che hanno una speciale giurisdizione.


 

 


 

APPENDICE


 

DICHIARAZIONE CIRCA LA RIFORMA DEL CALENDARIO


 

Il sacro concilio ecumenico Vaticano II, stimando di non piccolo valore i desideri di molti di veder assegnata la festa di pasqua ad una determinata domenica e di adottare un calendario fisso, dopo aver preso accuratamente in esame le conseguenze che possono derivare dalla introduzione di un nuovo calendario, dichiara quanto segue:


 

1. Il sacro concilio non ha nulla in contrario a che la festa di pasqua venga assegnata ad una determinata domenica nel calendario gregoriano, purché vi sia l'assenso di coloro che ne sono interessati, soprattutto i fratelli separati dalla comunione con la sede apostolica.


 

2. Parimenti il sacro concilio dichiara di non opporsi alle iniziative che tendono ad introdurre nella società civile un calendario perpetuo. Però, tra i vari sistemi allo studio per fissare un calendario perpetuo e introdurlo nella società civile, la chiesa non si oppone a quelli soltanto che conservano e tutelano la settimana di sette giorni con la domenica, senza aggiunta di giorni fuori della settimana, in modo che la successione delle settimane resti intatta, a meno che intervengano gravissime ragioni, sulle quali dovrà pronunciarsi la sede apostolica. Tutte e singole le cose, stabilite in questa costituzione, sono piaciute ai padri del sacro concilio. E noi, in virtù della potestà apostolica conferitaci da Cristo,unitamente ai venerabili padri, nello Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e stabiliamo; e quanto è stato così sinodalmente stabilito, comandiamo che sia promulgato a gloria di Dio.

 

Concilio Vaticano II