CONCILI ECUMENICI

 

Concilio di Vienne
 

Dal 16 ottobre 1311 al 6 maggio 1312.
Papa Clemente V (1305-1314).
3 sessioni. Soppressione dell'ordine dei Templari, disputa sulla povertà francescana. Decreti di riforma.

 

 


BOLLA DI SOPPRESSIONE DELL'ORDINE DEI TEMPLARI

Clemente vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetuo ricordo dell'avvenimento. Si è udita, nell'alto, una voce di' lamento, di pianto e di lutto (1). Poiché è venuto il tempo nel quale il Signore si lamenta per bocca del profeta: Questa casa si è trasformata Per une in causa di furore e di indignazione,- e sarà tolta via dal mio cospetto per la malvagità dei suoi figli, perché essi mi provocarono all'ira, rivolgendomi le spalle, non la faccia, e collocando i loro idoli nella (mia) casa, nella quale è stato invocato il mio nome, per contaminarla. Costruirono alture in nome di Baal, per iniziare e consacrare i loro figli agli idoli e ai demoni (2). Hanno Peccato gravemente come nei giorni di Gabaa (3).

All'udire questa voce orrenda, e per l'orrore di tanta ignominia, - chi intese mai, infatti, una tale cosa? chi vide mai una cosa simile? - Caddi nell',udirla, mi rattristai nel vederla, il mio cuore si amareggiò, e le tenebre uni fecero rimanere stupefatto (4). Infatti la voce del popolo (sale) dalla città, la voce (esce) dal tempio, (è) la voce del Signore che rende la mercede ai suoi nemici (5). E il profeta è costretto ad esclamare: Da ad essi, Signore, un seno senza figli, e mammelle senza latte (6). La loro malizia si è resa manifesta per la loro perdizione. Scacciali dalla tua casa, e si secchi la loro radice (7); non portino frutto; non sia più, questa casa, causa di amarezza, e spina di dolore (8). Non è poca, infatti, la sua infedeltà: essa che immola i suoi figli e li dà e li consacra ai demoni e non a Dio, a dèi che essi ignoravano. Quindi questa casa sarà abbandonata e oggetto di vergogna, maledetta e deserta, sconvolta, ridotta in polvere, ultimo deserto, senza vie, arido per l'ira di Dio, che ha disprezzato. Non sia abitata, ma venga ridotta in solitudine; tutti si meraviglino di essa e fischino con disprezzo sulle sue piaghe (9). Dio, infatti non ha scelto la gente per il luogo, ma il luogo per la gente. Quindi il luogo stesso del tempio partecipa dei mali del popolo: cosa che il Signore disse chiaramente a Salomone, quando questi gli edificò il tempio, e fu riempito dalla sapienza come da un fiume: Se i vostri figli si allontaneranno da me, non seguendomi e non onorandomi, ma andando dietro e onorando gli dèi degli altri, e adorandoli, li scaccerò dalla mia faccia, e li allontanerò dalla terra che diedi loro, rigetterò dal mio cospetto il tempio che resi santo col mio nome, e sarà portato di bocca in bocca, e diventerà l'esempio e la favola dei popoli. Tutti i passanti, vedendolo, si meraviglieranno, e fischieranno, e diranno: "Perché il Signore ha trattato cosi questo tempio e questa casa?" E risponderanno: "Perché si sono allontanati dal Signore, loro Dio, che li ha comprati e riscattati, ed hanno seguito Baal ed altri dèi e li hanno onorati e adorati. Per questo il Signore ha fatto si che accadesse loro questa grande disgrazia" (10).

Già dalla nostra elevazione al sommo pontificato, anche prima che ci recassimo a Lione dove abbiamo ricevuto la nostra incoronazione; e poi dopo, sia li che altrove, qualche relazione fattaci in segreto ci informava che il maestro, i priori, ed altri frati dell'ordine della milizia del Tempio di Gerusalemme, ed anche l'ordine stesso - essi che erano stati posti nelle terre d'oltremare proprio a difesa del patrimonio di Nostro Signore Gesù Cristo, e come speciali e principali difensori della fede cattolica e della Terra Santa, sembravano curare più d'ogni altro tutto ciò che riguarda la stessa Terra Santa, per cui la sacrosanta chiesa Romana, trattando gli stessi frati e l'ordine con una particolare benevolenza, li ha armati col segno della croce contro i nemici di Cristo, li ha esaltati con molti onori e li ha muniti di diverse esenzioni e privilegi; e che in molti modi (11) erano, proprio per questo, aiutati da essa e da tutti i buoni fedeli di Cristo con moltiplicate elargizioni di beni - essi dunque contro lo stesso Signore Gesù Cristo erano caduti in una innominabile apostasia, nella scelleratezza di una vergognosa idolatria, nel peccato esecrabile dei Sodomiti e in varie altre eresie.

E poiché non era verosimile e sembrava incredibile che omini tanto religiosi, i quali avevano sparso spesso il loro sangue per il nome di Cristo, e che esponevano frequentemente le loro persone ai pericoli mortali e che mostravano grandi segni di devozione sia nei divini uffici, quanto nei digiuni e in altre pratiche di devozione, fossero poi cosi incuranti della propria salvezza, da perpetrare tali enormità specie se si considera che quest'ordine ha avuto un inizio buono e santo e il favore dell'approvazione dalla sede apostolica, e che la sua regola, perché santa, degna e giusta, ha meritato di essere approvata dalla stessa sede - non volevamo prestare orecchio a queste insinuazioni e delazioni, ammaestrati dagli esempi del Signore stesso e dalle dottrine della sacra scrittura.

Ma poi il nostro carissimo figlio in Cristo Filippo (12), illustre re dei Francesi, cui erano stati rivelati gli stessi delitti, non per febbre di avarizia - non aveva, infatti, alcuna intenzione di rivendicare o di appropriarsi dei beni dei Templari; nel suo regno, anzi, li trascurò tenendosi del tutto lontano da questo affare - ma acceso dallo zelo della vera fede, seguendo le orme illustri dei suoi progenitori, volendo istruirci ed informarci a questo riguardo, ci ha fatto pervenire per mezzo di ambasciatori o di lettere, molte e gravi informazioni.

Le voci infamanti contro i Templari ed il loro ordine si facevano sempre più consistenti e persino un soldato dello stesso ordine, appartenente all'alta nobiltà, che godeva nell'ordine di non poca stima, depose dinanzi a noi, segretamente e sotto giuramento, che egli, quando fu ammesso nell'ordine, per suggerimento di chi lo ammetteva, e alla presenza di alcuni altri Templari, aveva negato Cristo ed aveva sputato sulla Croce che gli veniva mostrata da colui che lo riceveva nell'ordine. Egli disse anche di aver visto il maestro dei Templari (che ancora vive) ricevere nello stesso ordine d'oltremare un soldato allo stesso modo, cioè col rinnegamento di Cristo e con lo sputare sulla Croce, alla presenza di ben duecento frati dello stesso ordine, e di aver sentito che si diceva esser quello il modo normale osservato nell'ammettere i frati dello stesso ordine: cioè che, dietro suggerimento di chi riceveva o di un suo delegato a questa cerimonia, colui che veniva ammesso doveva negare Gesù Cristo, e sputare sulla Croce che gli veniva mostrata, come segno di disprezzo a Cristo crocifisso, e che sia chi ammetteva, sia chi veniva ammesso compiva altre azioni illecite e sconvenienti all'onestà cristiana, come egli stesso allora confessò dinanzi a noi.

Poiché, dunque, il dovere ci spingeva a questo nostro ufficio, non abbiamo potuto fare a meno di porgere ascolto a tanti e cosi grandi clamori.

Finalmente, la voce pubblica e la clamorosa denunzia del suddetto re, di duchi, conti, baroni ed altri nobili, del clero e del popolo del regno francese, che vengono alla nostra presenza proprio a questo scopo, sia personalmente che per mezzo di procuratori o di rappresentanti, ha fatto giungere alle nostre orecchie - lo diciamo con dolore - che il maestro, i priori ed altri frati di quest'ordine, e l'ordine stesso, in sé, erano coinvolti in questi ed in altri crimini, e che ciò è provato da molte confessioni, attestazioni e deposizioni dello stesso maestro, del visitatore di Francia e di molti priori e frati dell'ordine davanti a molti prelati e all'inquisitore per l'eresia - deposizioni fatte e ricevute nel regno di Francia previo interessamento dell'autorità apostolica, redatte in pubblici documenti, e mostrate a noi e ai nostri fratelli. Inoltre, questa fama e queste voci clamorose erano divenute cosi insistenti, ed avevano lasciato chiaramente capire, contro l'ordine stesso e contro i singoli membri, che la cosa non poteva ormai esser più oltre trascurata senza grave scandalo e tollerata senza imminente pericolo per la fede, noi, seguendo le orme di colui, di cui, benché indegni, facciamo le veci, qui in terra, abbiamo creduto bene dover procedere ad una inchiesta. Abbiamo, quindi, fatto venire alla nostra presenza molti priori, sacerdoti, soldati, ed altri frati di quest'ordine di non poca fama; abbiamo fatto prestar loro giuramento, li abbiamo scongiurati pressantemente per il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, invocando il divino giudizio, che in virtù di santa obbedienza - dato che si trovavano ora in luogo sicuro ed adatto, dove non c'era assolutamente nulla da temere, nonostante le confessioni fatte da essi dinanzi ad altri, per le quali noi non volevamo che ne derivasse qualche danno a coloro che le avevano fatte - dicessero sulla questione accennata la pura e semplice verità. Li abbiamo quindi interrogati su questo argomento e ne abbiamo esaminati settantadue. Ci assistevano con attenzione molti dei nostri fratelli cardinali; abbiamo fatto redigere in documento autentico le loro confessioni per mano di un notaio alla presenza nostra e dei nostri fratelli, e poi, dopo qualche giorno, le abbiamo fatte leggere alla loro presenza in Concistoro, e le abbiamo fatte esporre nella lingua volgare, a ciascuno di essi, che confermandole espressamente e spontaneamente le approvarono cosi come erano state recitate.

Dopo ciò, volendo indagare personalmente su questa questione col maestro generale, con il visitatore di Francia e con i principali priori dell'ordine, ordinammo allo stesso maestro generale e al visitatore d'oltremare, e ai priori maggiori di Normandia, d'Aquitania e della provincia di Poitiers

di presentarsi a noi che eravamo a Poitiers. Molti, però, erano infermi, in quel tempo, e non potevano cavalcare, né esser condotti agevolmente alla nostra presenza. Noi, allora, volendo conoscere la verità su tutto quanto e se fossero vere le loro confessioni e deposizioni, rese all'inquisitore per l'eresia nel suddetto regno di Francia, alla presenza di alcuni pubblici notai e di molte altre oneste persone, e presentate a noi e ai cardinali dallo stesso inquisitore, demmo l'incarico e ordinammo ai nostri diletti figli Berengario, allora cardinale del titolo dei SS. Nereo ed Achilleo, ora vescovo di Frascati, Stefano, cardinale del titolo di S. Ciriaco alle Terme, e Landulfo cardinale del titolo di Sant'Angelo, della cui prudenza, esperienza e fedeltà, abbiamo illimitata fiducia, perché essi col suddetto maestro generale, col visitatore e coi priori, sia contro di essi e le singole persone dell'ordine, sia contro l'ordine in quanto tale, cercassero di scoprire la verità e di

farci sapere quanto avessero trovato a questo riguardo e ci riferissero e presentassero le loro confessioni e deposizioni, messe per iscritto, per mezzo di pubblico notaio, pronti a concedere allo stesso maestro, al visitatore e ai priori il beneficio dell'assoluzione dalla sentenza di scomunica, in cui avrebbero dovuto incorrere per i suddetti delitti se fossero risultati veri, qualora l'avessero chiesta umilmente e devotamente, come avrebbero dovuto. I cardinali, recandosi personalmente dal maestro generale, dal visitatore e dai priori, esposero il motivo della loro venuta. E poiché le persone di questi e degli altri Templari che si trovavano nel regno di Francia ci erano state presentate come persone che liberamente e senza timore di nessuno avrebbero manifestato pienamente e sinceramente la verità agli stessi cardinali, questi ingiunsero loro di far ciò in nome dell'autorità apostolica. Allora il maestro generale, il visitatore e i priori della Normandia, d'oltremare, d'Aquitania, della provincia di Poitiers, alla presenza dei tre cardinali, di quattro pubblici notai, e di molte altre persone degne di rispetto, prestato giuramento sui santi Evangeli, che, sull'argomento in questione avrebbero detto la pura e completa verità, alla loro presenza, uno per uno, liberamente, spontaneamente, senza alcuna costrizione o terrore, fecero la loro deposizione, e fra le altre cose confessarono di aver negato Cristo e di aver sputato sulla croce, quando furono ricevuti nell'ordine di Templari; e alcuni di essi confessarono anche di aver ricevuto molti frati nella stessa forma, esigendo, cioè, che si negasse Cristo e si sputasse sulla Croce. Alcuni di essi hanno confessato anche altri fatti orribili e vergognosi, che al presente taciamo. Dissero anche e confessarono che quanto era contenuto nelle confessioni e deposizioni da loro fatte dinanzi all'inquisitore suddetto, era vero.

Queste confessioni e deposizioni del maestro generale, del visitatore e dei priori, redatte in pubblico documento da quattro notai pubblici, alla presenza dello stesso maestro, visitatore e priori e di altre persone degne di fede, e solo dopo aver lasciato trascorrere lo spazio di alcuni giorni, furono lette agli stessi, per ordine e alla presenza dei cardinali, ed inoltre tradotte a ciascuno di essi nella propria lingua. Essi le riconobbero per proprie ed espressamente e spontaneamente le approvarono, cosi com'erano state recitate.

Da queste confessioni e deposizioni, essi, in ginocchio e con le mani congiunte, umilmente, devotamente e con abbondante effusione di lacrime, chiesero ai cardinali l'assoluzione dalla scomunica, nella quale erano incorsi per i delitti predetti. I cardinali, poiché la chiesa non chiude mai il suo grembo a chi ritorna, appena il maestro, il visitatore e i priori ebbero abiurato l'eresia concessero ad essi per nostra autorità, e nella forma consueta della chiesa, il beneficio dell'assoluzione; quindi, tornando alla nostra presenza, ci presentarono le confessioni e le deposizioni del maestro, del visitatore e dei priori, redatte in pubblico documento, da persone pubbliche, com'è stato detto, e ci riferirono quello che avevano fatto coi suddetti maestro, visitatore e priori.

Da queste confessioni e deposizioni trovammo che spesso il maestro, il visitatore della Terra d'oltremare e questi priori della Normandia, dell'Aquitania e della regione di Poitiers, anche se alcuni maggiormente ed altri meno, avevano mancato gravemente. E considerando che delitti cosi orrendi non avrebbero potuto né dovuto esser lasciati impuniti, senza far ingiuria a Dio onnipotente e a tutti i cattolici, chiesto consiglio ai nostri fratelli cardinali, pensammo che si dovesse fare un'inchiesta per mezzo degli ordinari locali e di altre persone fedeli e sagge, da deputarsi a ciò, sui singoli membri dello stesso ordine, e sull'ordine come tale, per mezzo di inquisitori appositamente deputati.

Dopo di ciò, sia gli ordinari che quelli da noi deputati contro i singoli membri dell'ordine e gli inquisitori per l'ordine nel suo insieme hanno svolto indagini in ogni parte del mondo e le hanno infine rimesse al nostro esame. Di esse, parte furono lette con ogni diligenza ed esaminate con cura da noi in persona e dai nostri fratelli cardinali di santa romana chiesa, le altre, da molti uomini coltissimi, prudenti, fedeli, col santo timore di Dio nel cuore, zelanti della fede cattolica, e pratici, sia prelati che non prelati, presso Malaucène, nella diocesi di Vaison.

Dopo ciò, giunti a Vienne, essendo già presenti moltissimi patriarchi, arcivescovi, vescovi eletti, abati, esenti e non esenti, ed altri prelati, ed inoltre procuratori di prelati assenti e di capitoli, ivi radunati per il concilio da noi convocato, Noi, dopo la prima sessione tenuta con i predetti cardinali, prelati, procuratori, in cui credemmo bene esporre loro le cause della convocazione del concilio, - poiché era difficile, anzi impossibile che i cardinali e tutti i prelati e procuratori, convenuti nel presente concilio, potessero raccogliersi alla nostra presenza per trattare sul modo di procedere riguardo al problema dei frati del predetto ordine - per nostro ordine dal numero complessivo dei prelati e dei procuratori presenti al concilio, furono scelti concordemente alcuni patriarchi, arcivescovi, vescovi, abati, esenti e non esenti, ed altri prelati e procuratori di ogni parte della cristianità, di qualsiasi lingua, nazione, regione, tra i più esperti, discreti, adatti a dare un consiglio in tale e cosi importante questione e a trattare con noi e con i suddetti cardinali un fatto cosi importante.

Quindi abbiamo fatto leggere attentamente, dinanzi ai prelati e ai procuratori, per più giorni, finché essi vollero ascoltare, le attestazioni raccolte di cui abbiamo parlato, riguardanti l'inchiesta sull'ordine predetto, nella sede del concilio, cioè nella chiesa cattedrale; e in seguito queste stesse attestazioni e i riassunti che ne sono stati fatti sono state viste, lette attentamente ed esaminate da molti venerabili cardinali, dal patriarca di Aquileia, da arcivescovi e vescovi presenti al concilio, scelti e destinati a ciò da quelli che erano stati eletti del concilio con grande diligenza e sollecitudine.

A questi cardinali, pertanto, patriarchi, arcivescovi, ve- scovi, abati, esenti e non esenti, agli altri prelati e procuratori, eletti proprio per questa questione, quando furono alla nostra presenza fu da noi rivolto il quesito in segreto, come si dovesse procedere in tale problema, tanto più che alcuni Templari si offrivano a difendere il loro ordine. Alla maggior parte dei cardinali e quasi a tutto il concilio, a quelli cioè che, come abbiamo detto, erano stati eletti dal concilio, e per questa questione rappresentano il concilio intero, insomma alla grande maggioranza, circa quattro quinti di quelli che si trovavano al concilio da ciascuna nazione, sembrò indubitato - e i prelati in questione e i procuratori diedero in tal senso il loro parere - che si dovesse concedere a quell'ordine il diritto di difesa, e che esso, sulla base di ciò che era stato provato fino a quel momento, non potesse esser condannato per quelle eresie a proposito delle quali erano state fatte le indagini contro di esso, senza offesa di Dio e oltraggio del diritto. Alcuni, invece, dicevano che quei frati non dovevano essere ammessi a difendere l'ordine, e che noi non dovevamo concedere ad essi (tale) facoltà. Se, infatti, dicevano, si permettesse e si concedesse la difesa dell'ordine, ne seguirebbe un pericolo per la questione stessa e non poco danno per l'aiuto alla Terra Santa. E aggiungevano molte altre ragioni.

Ora, è vero che dai processi svolti contro quest'ordine, esso non può canonicamente esser dichiarato eretico con sentenza definitiva; ma lo stesso ordine, a causa di quelle eresie che gli vengono attribuite ha conseguito una pessima fama. Moltissimi suoi membri, tra cui il maestro generale, il visitatore di Francia e i priori più in vista, attraverso le loro confessioni spontanee fatte a riguardo di queste eresie sono state convinti di errori e delitti e, inoltre, le confessioni predette rendono questo ordine molto sospetto, e questa infamia e questa diffidenza lo rendono addirittura abominevole e odioso alla chiesa santa di Dio, ai suoi prelati, ai suoi re, ai principi cristiani e agli altri cattolici. Inoltre, si può verisimilmente credere che da ora in poi non si troverebbe persona disposta ad entrare in quest'ordine, e che quindi esso diverrebbe inutile alla chiesa di Dio e al proseguimento dell'impresa della Terra Santa, al cui servizio era stato destinato. Poiché dal rinvio della decisione, cioè dalla sistemazione di questa faccenda - alla cui definizione e promulgazione era stato da noi assegnato per i frati di quest'ordine un termine nel presente concilio - seguirebbe la totale perdita, distruzione e dilapidazione dei beni del Tempio, che da tempo sono stati offerti, legati, concessi dai fedeli di Cristo in aiuto della Terra Santa e per combattere i nemici della fede cristiana; considerato che secondo alcuni si deve promulgare subito la sentenza di condanna contro l'ordine dei Templari per i loro delitti, e secondo altri invece non si potrebbe sulla base dei processi già fatti contro lo stesso ordine, emettere sentenza di condanna, noi, dopo lunga e matura riflessione, avendo dinanzi agli occhi unicamente Dio e guardando solo all'utilità della Terra Santa, senza inclinare né a destra né a sinistra, abbiamo pensato bene doversi scegliere la via della decisione e della sistemazione, attraverso la quale saranno tolti gli scandali, saranno evitati i pericoli, e saranno conservati i beni in sussidio della Terra Santa.

L'infamia, il sospetto, le clamorose relazioni e le altre cose già dette, tutte a sfavore dell'ordine, ed inoltre l'ammissione nascosta e clandestina dei frati dello stesso ordine, la differenza di molti di quei frati dal comune comporta- mento, dal modo di vivere e dai costumi degli altri cristiani,

specie poi per il fatto che ammettendo nuovi membri li obbligavano a non rivelare il modo della loro ammissione, e a non uscire dall'ordine -, inducono a presumere contro di loro. Riflettendo, inoltre, che da tutto ciò è nato contro quest'ordine un grave scandalo, che difficilmente potrebbe esser messo a tacere se l'ordine continuasse ad esistere e considerando i pericoli per la fede e per le anime, e gli orribili numerosi misfatti della maggior parte dei frati dello stesso ordine e molte altre giuste ragioni e cause ci siamo dovuti risolvere alle decisioni che seguono. La maggior parte dei cardinali, e almeno quattro quinti di quelli che sono stati eletti da tutto il concilio ha ritenuto più conveniente, vantaggioso e utile per l'onore di Dio, per la conservazione della fede cristiana, per l'aiuto alla Terra Santa e per molte altre giuste ragioni che si seguisse piuttosto la via di un provvedimento della sede apostolica, sopprimendo l'ordine e assegnando i beni all'uso cui erano destinati, provvedendo anche salutarmente alle persone dello stesso ordine, che non quella del rispetto del diritto alla difesa, e della proroga di questa questione. Anche in altri casi, pur senza colpa dei frati, la chiesa romana qualche volta ha soppresso ordini di importanza assai maggiore per motivi senza paragone più modesti di quelli accennati, pertanto con amarezza e dolore, non con sentenza definitiva, ma con provvedimento apostolico, noi, con l'approvazione del santo concilio, sopprimiamo l'ordine dei Templari, la sua regola, il suo abito e il suo nome, con decreto assoluto, perenne, proibendolo per sempre, e vietando severamente che qualcuno, in seguito, entri in esso, ne assuma l'abito, lo porti, e intenda comportarsi da Templare.

Se poi qualcuno facesse diversamente, incorra la sentenza di scomunica ipso facto.

Quanto alle persone e agli stessi beni, li riserviamo a disposizione nostra e della sede apostolica. E ne disporremo, con la grazia divina, ad onore di Dio, ad esaltazione della fede cristiana e per il prospero stato della Terra Santa, prima della fine di questo concilio. E proibiamo assolutamente che chiunque, di qualsiasi condizione o stato esso sia, si intrometta in qualsiasi modo in ciò che riguarda tali persone o tali beni, faccia, innovi, tenti qualche cosa che porti pregiudizio, in ciò, a quanto noi, conforme a quanto abbiamo detto, ordineremo o disporremo, e stabiliamo fin da questo

momento che sarà senza alcun valore e del tutto vano, se qualcuno diversamente - consapevolmente o senza saperlo - tenterà qualche cosa.

Con ciò, tuttavia, non vogliamo che si deroghi ai processi fatti o da farsi circa le singole persone degli stessi Templari dai vescovi diocesani o dai concili provinciali, conforme a quanto noi abbiamo con altre disposizioni ordinato.

Vienne, 22 marzo (1312), anno settimo del nostro pontificato.

 

 

DECRETI

(Sull'anima forma del corpo)

Aderendo fermamente al fondamento della fede cattolica, oltre il quale, al dire dell'Apostolo, nessuno può collocarne altro (13), confessiamo apertamente con la santa madre Chiesa che l'unigenito Figlio di Dio, eternamente sussistente col Padre in tutto ciò in cui il Padre è Dio, ha assunto nel tempo, nel seno verginale (di Maria) le parti della nostra natura unite insieme per elevarle all'unità della sua ipostasi e della sua persona, per cui Egli, essendo in sé vero Dio, è divenuto vero uomo: l'umano corpo, cioè, passibile, e l'anima intellettiva, ossia razionale, che informa veramente il corpo per sé ed essenzialmente. E (professiamo) anche che in questa natura, cosi assunta, lo stesso verbo di Dio non solo volle, per la comune salvezza, essere inchiodato sulla croce e morire su di essa, ma anche emise che, già morto, il suo fianco venisse trapassato dalla lancia, perché dall'acqua e dal sangue (14), che ne fluirono, si formasse l'unica, immacolata, e vergine madre, la santa Chiesa, sposa di Cristo, come dal fianco del primo uomo addormentato fu formata, perché fosse sua sposa, Eva (15); e in tal modo alla figura del primo e vecchio Adamo, che secondo l'apostolo (16) è figura di colui che deve venire, corrispondesse la verità nel nostro Adamo (17) cioè in Cristo.

Questa, diciamo, è la verità, confermata dalla testimonianza di quell'aquila enorme che il profeta Ezechiele (18) vide volare sopra gli altri animali evangelici, cioè Giovanni apostolo ed evangelista, il quale rivelando la natura e l'ordine di questo mistero, disse nel suo Vangelo: Giunti a Gesù, come lo videro già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati apri il suo fianco con la lancia, e ne uscì subito sangue ed acqua. Chi ha visto ne ha dato testimonianza e la sua testimonianza è vera; ed egli sa di dire il vero, Perché voi crediate (19)

Noi, quindi, considerando una testimonianza cosi eccellente, e la comune sentenza dei santi padri e dei dottori con la prudenza apostolica, cui solo appartiene definire queste cose, con l'approvazione del santo concilio, dichiariamo che l'apostolo ed evangelista S. Giovanni nel narrare quanto abbiamo riferito ha rispettato il vero ordine degli avvenimenti, raccontando che uno dei soldati apri il fianco a Cristo già morto con la lancia.

Inoltre, sempre con l'approvazione del santo concilio, ritroviamo come erronea e contraria alla verità della fede cattolica, ogni dottrina o tesi che asserisce temerariamente, o revoca in dubbio, che la sostanza dell'anima razionale o intellettiva non sia veramente e per sé la forma del corpo umano; e definiamo - perché sia nota a tutti la verità della pura fede e sia sbarrata la via ad ogni errore - che chiunque, in seguito, oserà asserire, difendere, o ritenere pertinacemente che l'anima razionale, cioè intellettiva, non sia la forma del corpo umano per sé ed essenzialmente, debba ritenersi come eretico.

Bisogna anche che tutti ammettono fedelmente un unico battesimo che rigenera tutti i battezzati in Cristo, come vi è un solo Dio e un'unica fede (20). E crediamo che esso, amministrato con l'acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia un perfetto e comune mezzo di salvezza tanto per gli adulti quanto per i bambini.

Per quanto riguarda l'effetto del battesimo nei bambini, si trova che alcuni teologi hanno modi di vedere contrastanti alcuni, infatti, dicono che per effetto del battesimo ai piccoli viene rimessa la colpa, ma non viene data la grazia; altri, invece, affermano che nel battesimo viene rimessa loro la colpa e vengono infuse le virtù e la grazia santificante come abito, ma che, a causa dell'età, non ne possono usare. Noi, tenendo presente l'efficacia generale della morte di Cristo, che viene ugualmente applicata nel battesimo a tutti i battezzati, crediamo con l'approvazione del concilio, che debba scegliersi la seconda opinione, quella secondo la quale nel battesimo vengono infuse sia ai bambini che agli adulti la grazia santificante e le virtù, come più probabile, più consona e più conforme alle opinioni dei santi e dei moderni dottori di teologia.

(Obbligo di ricevere gli ordini sacri).

Per indurre a ricevere gli ordini sacri quelli che nelle cattedrale o nelle chiese collegiate secolari esercitano o eserciteranno in futuro gli uffici divini, stabiliamo che nessuno, in avvenire, possa aver voce in capitolo - anche se questa facoltà gli venisse liberamente concessa dagli altri - se non ha ricevuto almeno l'ordine del suddiaconato. Chi al presente è o sarà pacificamente in possesso di dignità, personali, uffici o prebende cui sono annessi certi ordini, nelle stesse chiese, questi, se, cessando il giusto impedimento, non avrà ricevuto tali ordini entro un anno, da allora in poi non avrà più, in nessun modo, voce nel capitolo di queste chiese, fino a che gli ordini stessi non siano stati ricevuti.

Sia inoltre detratta ad essi metà delle distribuzioni che spettano a chi assiste alla recita di certe ore, non ostante qualsiasi consuetudine o statuto in contrario, rimanendo, naturalmente, in vigore le altre pene che sono stabilite nel diritto contro chi ricusa di esser promosso agli ordini sacri.

(Sulle Beghine).

Le donne che volgarmente vengono chiamate Beghine, le quali non promettono obbedienza ad alcuno, ne rinunziano ai propri beni, né professano alcuna regola approvata, non sono da considerarsi in nessun modo delle religiose, anche se indossano l'abito delle Beghine e aderiscono ad alcuni religiosi, verso i quali sono particolarmente inclinate. Ci è stato riferito che alcune di esse - quasi fuori di sé - vanno disputando e dissertando sulla santa Trinità e sulla divina essenza e introducono idee contrarie alla fede cattolica sugli articoli di fede e sui sacramenti della chiesa. Esse ingannano, inoltre, su questi argomenti molte persone semplici, traendole in vari errori, e sotto una certa apparenza di santità, fanno e commettono molte altre cose che portano pericolo per le anime; e noi, arguendo da questi fatti e da altre voci udite sulla cattiva fama che esse godono, a buon diritto le consideriamo come sospette. Quindi, con il parere favorevole del santo concilio, abbiamo creduto bene di proibire per sempre il loro stato e sopprimerlo del tutto dalla chiesa di Dio, e comandiamo espressamente a queste ed altre donne di qualsiasi genere - sotto pena di scomunica, in cui intendiamo incorrano ipso facto quelle che agiscono contrariamente - di non seguire più in nessuna maniera questo modo di vivere, forse da loro abbracciato da lungo tempo, e di non abbracciarlo ex novo.

Ai religiosi, poi, cui abbiamo accennato, dai quali si dice che queste donne vengano favorite nel loro stato di beghinaggio e indotte ad abbracciarlo, proibiamo severamente sotto pena di una analoga scomunica - nella quale incorreranno per lo stesso fatto di aver agito diversamente - di ammettere in qualsiasi modo donne che o già abbiano abbracciato il predetto stato, nel modo accennato, o che intendano abbracciarlo ex novo dando loro consiglio, prestando aiuto o favore

nel seguirlo o nell'abbracciarlo, senza che possano addurre contro quanto abbiamo esposto alcun privilegio.

Con queste disposizioni non intendiamo certo proibire che donne piene di fede le quali, fatta o no la promessa di continenza, vivono onestamente nelle loro case, vogliano far penitenza e servire in spirito di umiltà il Dio delle virtù; ciò sia loro lecito, come il Signore le ispirerà.

 

(Sul culto cristiano).

Siamo scossi gravemente dalla negligenza di alcuni rettori di chiese che, mentre fa sperare nell'impunità, alimenta gravi disordini nei sudditi. Molti ministri delle chiese, rigettata la modestia propria dell'ordine clericale, mentre dovrebbero offrire a Dio il sacrificio della lode, frutto delle proprie labbra, con purezza di coscienza e devozione d'anima, usano, invece, dire o cantare le ore canoniche correndo, abbreviando, intramezzandole con discorsi estranei, e per lo più vani, profani, sconvenienti. Vanno tardi in coro, o lasciano la chiesa senza motivo sufficiente, prima della fine dell'ufficio; qualche volta portano o fanno portare uccelli; conducono con sé cani da caccia, e non conservando quasi nulla della milizia clericale, nelle vesti né nella tonsura, osano cosi, senza alcuna devozione, celebrare o assistere ai divini uffici.

Alcuni, inoltre, chierici e laici, specie in certe vigilie di feste, mentre dovrebbero attendere all'orazione nelle chiese, non hanno scrupolo di fare in esse e nei cimiteri balli dissoluti, cantando canzoni e commettendo stranezze, da cui seguono poi violazioni di chiese e di cimiteri e vari fatti disonesti, e così viene spesso turbato l'ufficio ecclesiastico, con offesa della divina maestà e scandalo dei presenti. In molte chiese, inoltre, si serve il Signore con vasi sacri, vesti e paramenti sacri del tutto indecenti.

Perché, dunque, questi disordini non prendano piede e non servano d'esempio ad altri, con l'approvazione del santo concilio proibiamo che si faccia tutto ciò e stabiliamo che coloro cui appartiene, e gli ordinari locali o i superiori, se si tratta di esenti, cerchino di usare ogni diligenza contro la trascuratezza, messa da parte ogni negligenza e noncuranza, circa i punti premessi da riformare, e le singole loro parti da correggere. Nelle chiese cattedrali, religiose e collegiate, nelle ore dovute si cantino devotamente i salmi, nelle altre, invece, venga celebrato degnamente e nel modo dovuto il divino ufficio diurno e notturno se intendono sfuggire all'indignazione di Dio e della sede apostolica. I renitenti siano costretti con le censure ecclesiastiche o con altri mezzi adatti, facendo si che in queste ed in altre cose di loro spettanza, relative al culto divino; alla riforma dei costumi, alla santità delle chiese e dei cimiteri, i sacri canoni, - alla cui conoscenza si applichino con uno studio diligente - vengano assolutamente osservati.

(Per l'insegnamento delle lingue orientali).

Tra i doveri che ci incombono, ci preoccupiamo continuamente di come condurre gli erranti nella via della verità e guadagnarli a Dio, con l'aiuto della sua grazia. Questo cerchiamo con vivo desiderio, i pensieri della nostra mente e uno zelo premuroso. E’ indubbio che per ottenere quanto desideriamo nulla sia più adatto che l'esposizione e la fedele predicazione delle sacre scritture. Ma non ignoriamo che queste verità si predicano invano se si espongono ad orecchie che non conoscono la lingua di chi parla.

Imitando, quindi, l'esempio di colui, del quale, anche se indegni, facciamo le veci sulla terra, e che volle che gli apostoli, evangelizzando tutto il mondo, conoscessero ogni sorta di lingue (22), desideriamo ardentemente che la santa chiesa abbondi di cattolici che conoscano le lingue, specie quelle che usano gli infedeli, cosi da sapere e potere istruire gli infedeli nelle sacre verità per aggregarli, attraverso la conoscenza della fede cristiana e l'amministrazione del battesimo, alla comunità dei cristiani.

Perché, dunque, possa realizzarsi una conoscenza approfondita di queste lingue con una efficace istruzione, con l'approvazione di questo sacro concilio abbiamo disposto che dovunque venga a trovarsi la curia romana, ed inoltre negli studi di Parigi, di Oxford, di Bologna e di Salamanca, vengano istituite delle scuole per le lingue sotto indicate. In ognuno di questi luoghi vi siano dei cattolici che conoscano a sufficienza la lingua ebraica, araba e caldea, due per ciascuna lingua, che dirigano le scuole in queste università, che traducano dei libri, fedelmente, da queste lingue in latino, che le insegnino con amore agli altri, e ne trasfondano in essi con un insegnamento premuroso la conoscenza. Cosi gli allievi, sufficientemente istruiti e dotti in queste lingue, possano portare il frutto sperato, con l'aiuto di Dio, propagando la fede presso i popoli infedeli.

Per gli stipendi e le spese di questi lettori presso la curia romana provveda la sede apostolica; per lo studio di Parigi, il re di Francia; per quello di Oxford, il re di Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles; per quello di Bologna, i prelati, i monasteri, i capitoli, i conventi, le collegiate - esenti e non esenti - e i rettori di chiese dell'Italia; per quello di Salamanca, quelli di Spagna. Ciò, imponendo ai singoli (enti) l'onere del contributo in proporzione delle possibilità, senza che possano, in nessun modo, essere fatti valere privilegi ed esenzioni in contrario, pur non intendendo recar loro pregiudizio riguardo ad altre cose.

(Sull'inquisizione).

giunto alla sede apostolica il lamento di molti, che alcuni inquisitori, incaricati da essa di vigilare contro la malvagità dell'eresia, passando i limiti loro consentiti, estendono talmente i loro poteri, che ciò che è stato salutarmente destinato all'accrescimento della fede attraverso una prudente vigilanza, si risolve, invece, a danno dei fedeli, dato che sotto la scusa della pietà vengono molestati gli innocenti.

Perciò, a gloria di Dio e ad aumento della fede, perché l'attività dell'inquisizione giovi quanto più l'indagine è condotta con diligenza e cautela, vogliamo che questo ufficio sia esercitato dai vescovi diocesani e dagli inquisitori incaricati dalla sede apostolica, senza alcun affetto carnale, odio, timore o attaccamento a umana utilità. Ognuno di essi potrà senza l'altro citare, arrestare, prendere e trattenere in sorveglianza e mettere in ceppi, se lo crederà opportuno di ciò rendiamo responsabile la sua coscienza - e potrà anche fare indagini contro chi riterrà necessario. Invece la condanna al carcere duro e rigoroso, adatto piuttosto a far scontare la pena, che a custodire o la decisione di sottoporre a tormenti, o l'emissione della sentenza, il vescovo e l'inquisitore potranno deciderle solo di comune accordo. Il vescovo può delegare un suo officiale, e - durante la vacanza della sede vescovile - fungerà un delegato del capitolo.

Ma se il vescovo o il delegato del capitolo, durante la vacanza, non può o non vuole incontrarsi personalmente con l'inquisitore, viceversa ciò potrà avvenire per interposte persone o per iscritto.

Sappiamo anche che nella custodia delle carceri per gli eretici, si sono perpetrate a lungo molte frodi, stabiliamo che ogni carcere del genere, - che del resto intendiamo che debba esser comune al vescovo e all'inquisitore, - abbia due custodi principali, discreti, attivi, fedeli, tino scelto dal vescovo, e a cui questi dovrà anche provvedere, l'altro dall'inquisitore, a cui provvederà l'inquisitore, l'uno e l'altro potrà, poi, avere sotto di sé un altro buono e fedele aiutante. Per ogni ambiente dello stesso carcere vi saranno due chiavi diverse, di cui ciascuno ne terrà una.

Questi custodi, inoltre, prima di prender possesso del loro ufficio giureranno sui sacri Evangeli dinanzi al vescovo o al capitolo - durante la sede vacante - e all'inquisitore o ai loro sostituti, di usare nel custodire i carcerati affidati alla loro sorveglianza, ogni diligenza e sollecitudine. E che l'uno non dirà nulla a nessun carcerato, senza che l'altro custode lo senta anche lui. E che essi passeranno senza sottrarre nulla le razioni che i carcerati ricevono dall'amministrazione e ciò che viene loro offerto da parenti, amici, o altre persone, a meno che l'ordine del vescovo e dell'inquisitore sia diverso, e che in queste cose non commetteranno alcuna frode.

Lo stesso giuramento presteranno dinanzi alle stesse persone anche gli aiutanti dei custodi, prima di iniziare il loro Ufficio.

E poiché spesso i vescovi hanno carceri proprie, non comuni cioè a loro e agli inquisitori, vogliamo e comandiamo severamente che i custodi destinati dal vescovo o - durante la vacanza della sede - dal capitolo alla custodia dei carcerati per eresia e anche i loro subalterni prestino lo stesso giuramento dinanzi all'inquisitore o ai loro sostituti.

Anche i notai dell'inquisizione giureranno dinanzi al vescovo e all'inquisitore o ai loro sostituti di adempiere fedelmente il loro ufficio. La stessa cosa faranno le altre persone

necessarie ad eseguire questo ufficio.

E poiché è altrettanto grave non fare, per sterminare tale malvagità, ciò che la sua gravità richiede quanto accollare maliziosamente tale iniquità agli innocenti, comandiamo al vescovo, all'inquisitore e a quegli altri che essi sceglieranno per tale ufficio, in virtù di santa obbedienza e sotto minaccia di eterna maledizione, di procedere contro i sospetti o gli accusati tanto discretamente e con tanta prontezza da non addossare ad alcuno, falsamente, con frode e malizia una macchia cosi grande. Se, mossi dall'odio, dal favore o dal l'amore, dal guadagno o dall'utilità temporale, emettessero, contro la giustizia e la loro coscienza, di procedere contro qualcuno, quando invece si dovrebbe agire; o se, con gli stessi intenti, addossassero a qualcuno questa colpa, oltre ad altre pene proporzionate alla qualità della loro responsabilità, il vescovo o chi è a lui superiore incorra senz'altro nella sospensione dall'ufficio per tre anni, gli altri nella scomunica.

Chi fosse incorso in questa scomunica non potrà essere assolto se non dal romano pontefice, salvo che in pericolo di morte - e anche allora solo dopo previa soddisfazione - senza che in ciò possa essere invocato qualsiasi privilegio.

Quanto alle altre norme stabilite dai nostri predecessori circa l'inquisizione, in quanto non contrastano col presente decreto, con l'approvazione del santo concilio vogliamo che continuino a conservare tutta la loro forza.

(Sui Begardi).

Noi che con tanto desiderio bramiamo che la fede cattolica prosperi in questi nostri tempi e che l'eretica perversità sia estirpata dai paesi fedeli abbiamo saputo con ,grande dolore che una certa setta abbominevole di uomini perversi, chiamati volgarmente Begardi, e di donne rinnegate, dette Beghine, è sorta dannatamente nel regno di Alemagna per istigazione del seminatore di opere malvagie, setta che ritiene e professa con la sua dottrina sacrilega e perversa i seguenti errori. Primo, che l'uomo nella vita presente può acquistare tale grado di perfezione da divenire del tutto impeccabile, e quindi da non poter progredire più oltre nella grazia. Altrimenti - dicono - se uno potesse progredire sempre si potrebbe trovare qualcuno più perfetto di Cristo.

Secondo, che quando l'uomo ha raggiunto un tale grado di perfezione non ha più bisogno né di digiunare, né di pregare, poiché allora i sensi sono soggetti perfettamente allo spirito e alla ragione, cosi che l'uomo può concedere liberamente al corpo quello che gli piace.

Terzo, che quelli che si trovano in questo grado di perfezione e di libertà, non sono so- etti ad alcuna autorità umana né obbligati ad alcun precetto della chiesa, perché - dicono - dov'è lo spirito del Signore, ivi è libertà (23).

Quarto, che l'uomo può conseguire la beatitudine finale secondo ogni grado di perfezione nella vita presente, come l'otterrà nella vita beata.

Quinto, che ogni natura intellettuale è beata naturalmente in sé stessa; e che l'anima non ha bisogno del lume della gloria, che la elevi a vedere Dio e a goderlo beatamente.

Sesto, che esercitarsi nella virtù è proprio dell'uomo imperfetto, e che l'anima perfetta non ne ha bisogno.

Settimo, che baciare una donna senza inclinazione naturale è peccato mortale; ma che l'atto carnale, se la natura vi inclina non è peccato, specie quando chi lo commette è tentato.

Ottavo, che all'elevazione del Corpo di Cristo i perfetti non devono alzarsi, né mostrare alcuna riverenza, affermando che sarebbe per essi segno di imperfezione, se dalla purezza e dall'altezza della loro contemplazione discendessero tanto da meditare sul mistero o sacramento dell'eucarestia o sulla passione dell'umanità di Cristo.

Dicono, inoltre, fanno e commettono alcune altre cose, sotto falsa apparenza di santità, che offendono gli occhi della divina maestà e contengono un pericolo per le anime.

Ora noi, per dovere dell'ufficio che ci è stato affidato, crediamo necessario estirpare dalla chiesa cattolica questa detestabile setta e gli esecrandi suoi errori che abbiamo denunziato, perché non si propaghino più largamente e non vengano corrotte da essi le anime dei fedeli. Condanniamo per- tanto, con l'approvazione del santo concilio, questa setta con i suoi errori, riprovandoli del tutto e proibendo severamente che in avvenire qualcuno possa ritenerli, approvarli o difenderli.

Quelli poi che intendessero agire diversamente siano colpiti con le pene canoniche.

Inoltre i vescovi e gli inquisitori per l'eresia delle regioni dove si trovano questi Begardi e queste Beghine, esercitino verso di loro diligentemente il loro ufficio, informandosi sulla loro vita, sul loro comportamento e sulle loro concezioni delle verità della fede e dei sacramenti della chiesa. E puniscano debitamente quelli che abbiano riscontrato esser colpevoli, a meno che abiurati spontaneamente i predetti errori, non si siano pentiti e non abbiano offerto la giusta soddisfazione.

 

(Sui Frati Minori).

Sono uscito dal Paradiso, ho detto: irrigherò il giardino delle piantagioni (24) così dice il celeste agricoltore che, vera fonte della sapienza, Verbo di Dio (25), generato eternamente dal Padre e rimanendo nel Padre (26), ultimamente però, in questi giorni (27) fatto carne per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine (28), è uscito, uomo, per l'opera (29) ardua della redenzione del genere umano, presentandosi come modello della vita celeste, offrendo se stesso agli uomini.

E poiché l'uomo, oppresso spesso dalle preoccupazioni della vita, allontanava la mente dalla contemplazione di questo esemplare, il vero nostro Salomone ha creato nel seno della chiesa militante, tra gli altri, un giardino della sua compiacenza (30), lontano dai flutti procellosi del mondo, in cui si attendesse con maggior quiete e sicurezza a contemplare e conservare queste opere esemplari di tale modello. In questo mondo entrò egli stesso per irrigarlo con le acque feconde della grazia spirituale e della dottrina.

Questo giardino è la santa religione dei Frati Minori, che chiuso fermamente tutt'intorno dalle muraglie dell'osservanza regolare, contento interiormente solo di Dio, si orna abbondantemente di nuove piantagioni di figli.

Venendo in questo giardino, il Figlio amato di Dio coglie la mirra della mortificante penitenza con gli aromi (31), che diffondono in tutti con soavissima dolcezza il profumo attraente della santità. Si tratta del modello e regola di vita celeste proposto da S. Francesco, meraviglioso confessore di Cristo, che, con la parola e con l'esempio, egli insegnò ai suoi figli ad osservare.

Ma poiché i professi di questa santa regola ed i suoi zelanti devoti, come seguaci e veri figli di un tanto padre, desideravano - come dei resto desiderano ardentemente al presente - osservare senza tentennamenti in tutta la sua purezza ed integrità tale regola, accortisi che in essa vi era qualche elemento di incerta interpretazione volendo avere un chiarimento prudentemente sono ricorsi al sommo dell'apostolica dignità, perché resi certi da essa, ai cui piedi sono soggetti anche in forza della regola, potessero servire in coscienza il Signore senza alcun dubbio e con pieno amore.

A queste loro pie e giuste suppliche diversi nostri predecessori, porgendo l'uno dopo l'altro l'orecchio e l'animo, chiarirono i punti della regola che sembravano dubbi, diedero alcune norme e fecero qualche concessione come sembravano richiedere la coscienza dei frati e la pura osservanza

della regola. Ma poiché le coscienze timorate - che temono qualsiasi cosa che possa sviarle dalla via del Signore - sono solite temere la colpa anche dove non c'è, le coscienze dei frati non sono state del tutto quietate dai chiarimenti dati. Pertanto su alcuni punti che riguardano la loro regola e il loro stato si formano e insorgono in esse dei dubbi, giunti più volte alle nostre orecchie e sollevati in concistori pubblici e privati. Per questo motivo i frati ci hanno supplicato umilmente perché noi cercassimo di apportare ai dubbi che si sono già affacciato, o che potranno affacciarsi in futuro, il rimedio opportuno di un chiarimento della sede apostolica.

Noi, quindi, il cui animo fin dalla più tenera età arse di pia devozione verso quanti hanno professato questa regola e verso l'intero ordine, ora, poi, dalla comune sollecitudine del governo pastorale che quantunque indegni, sosteniamo, siamo portati a favorirli, a farli oggetto delle nostre più dolci attenzioni e favori, tanto più ardentemente, quanto più di frequente e intensamente riflettiamo ai frutti abbondanti che dalla loro vita esemplare e dalla loro salutare dottrina vediamo continuamente derivare alla chiesa. Mossi da tali pii sentimenti, abbiamo creduto di dover porre tutta la nostra attenzione a compiere quanto ci viene chiesto e abbiamo, cosi, fatto esaminare questi dubbi da vari arcivescovi, vescovi, maestri in sacra teologia, e da altri letterati, prudenti e capaci, con ogni diligenza.

Poiché all'inizio della regola si legge: "La regola e la vita dei frati Minori è questa: osservare il Vangelo del Signore Nostro Gesù Cristo, vivendo nella obbedienza, senza possedere nulla di proprio, e nella castità"; e ugualmente, poco dopo: "Terminato l'anno di probazione, siano ammessi all'obbedienza, con la promessa che osserveranno sempre questa vita e la regola"; e verso la fine della regola: "Osserviamo la povertà, l'umiltà, e il santo vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, come abbiamo fermamente promesso"; è rimasto incerto se i frati dello stesso ordine per il fatto stesso che hanno professato la regola siano tenuti a tutti i precetti e tutti i consigli evangelici. Qualcuno, infatti, diceva essere obbligati a tutti, altri soltanto ai tre famosi, e cioè: "a vivere nella obbedienza, nella castità e senza proprietà", ed inoltre a quelle norme che nella regola sono indicate con espressioni obbligatorie. Noi, su questo punto intendiamo attenerci all'operato dei nostri predecessori e crediamo dover rispondere al dubbio proposto, - chiarendolo, però, maggiormente in qualche cosa - che, dal momento che un determinato voto deve riguardare qualcosa di certo, non si può dire che chi fa voto di osservare una regola sia tenuto, in forza di questo voto ai consigli evangelici in essa non contenuti.

E che questa sia stata l'intenzione del beato Francesco, fondatore della regola, si prova da ciò: che egli incluse in essa alcuni consigli evangelici, tralasciando gli altri. Se, infatti, con quell'espressione: "La regola e la vita dei frati Minori è questa ecc." avesse avuto l'intenzione di obbligarli a tutti i consigli evangelici, sarebbe stato superfluo e vano menzionare solo alcuni nella regola e tralasciare gli altri.

Poiché è nella natura del termine restrittivo di escludere quanto gli è estraneo, e di comprendere ciò che gli è proprio, noi dichiariamo e diciamo che i frati suddetti non solo sono obbligati dalla professione della loro regola all'osservanza dei tre voti in se stessi, ma anche di tutte quelle cose che conseguono dai tre voti che la regola impone. Se, infatti, quelli che promettono di osservare la regola vivendo "nella obbedienza, nella castità, e nella povertà", fossero obbligati semplicemente e nudamente solo a ciò e non anche a tutto quello che è contenuto nella regola a precisazione di questi tre punti, senza motivo e senza ragione si direbbero poi queste parole: "Prometto di osservare sempre questa regola", perché da esse non nascerebbe alcuna obbligazione.

Tuttavia non è da credere che il beato Francesco volesse che i frati fossero obbligati in uguale maniera a tutto ciò che è contenuto nella regola e che precisa i tre voti o le altre cose espresse in essa. Anzi egli stesso ha distinto apertamente tra ciò la cui trasgressione è mortale in senso stretto e ciò la cui trasgressione non lo è, infatti per alcune di tali cose usa un verbo di comando o equivalente, mentre per altre si contenta di altre parole.

Similmente, poiché oltre a ciò che espressamente è riferito nella regola con una parola indicante comando, esortazione o ammonizione, vi sono altre cose accompagnate da un verbo di modo imperativo, positivo o negativo, si è dubitato finora se i frati fossero tenuti a queste prescrizioni, come se esse avessero forza di precetto. E poiché (a quanto abbiamo compreso) questo dubbio non è diminuito, anzi è cresciuto dopo che il nostro predecessore Nicolò III, di felice memoria, ha dichiarato che gli stessi frati in forza della professione della loro regola sono tenuti a quei consigli evangelici che in essa vengono espressi a modo di comando o di proibizione, o con parole equivalenti, ed anche all'osservanza di tutte quelle norme che sono imposte loro nella regola con espressioni obbligatorie, i suddetti frati, per conservare una buona coscienza, ci hanno supplicato che ci degnassimo dichiarare quali di queste espressioni debbano considerarsi equivalenti a precetti ed obbligatorie.

Noi, quindi, che amiamo le coscienze sincere, tenendo presente che nei problemi che riguardano la salvezza dell'anima per evitare gravi rimorsi di coscienza bisogna attenersi all'opinione più sicura, affermiamo che, anche se i frati non sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni per cui la regola usa verbi imperativi come di veri precetti e di quanto equivale ai precetti, tuttavia è bene che essi per l'osservanza integra e pura della regola si credano obbligati ai punti che seguono, come a norme equipollenti ai precetti. Perché poi queste norme, che possono sembrare equivalenti a precetti dal significato stesso del verbo, o almeno per la materia di cui si tratta, o anche per l'uno e per l'altro motivo, siano raccolte in compendio, dichiariamo che ciò che viene prescritto dalla regola: di non aver, cioè, più di una tunica "col cappuccio e di un'altra senza cappuccio"; cosi pure, di non portare le scarpe, e di non andare a cavallo fuori del caso di necessità; similmente, che i frati "abbiano vesti ordinarie"; che siano tenuti a digiunare il venerdì, "dalla festa di tutti i Santi fino al Natale del Signore"; che i "chierici dicano l'ufficio divino secondo l'ordine della santa chiesa romana"; che i ministri e i guardiani "abbiano molta cura per le necessità degli infermi e per rivestire i frati"; che, "se uno dei frati cade infermo, gli altri devono servirlo"; che "i frati non debbano predicare nella diocesi di un vescovo, quando fosse stato loro proibito da esso"; che "nessuno, assolutamente osi predicare al popolo, se non è stato esaminato, approvato e a ciò incaricato dal ministro generale", o dagli altri, a cui, secondo la predetta dichiarazione, compete; che "i frati che comprendessero di non poter osservare esattamente la regola, debbano e possano ricorrere ai loro Ministri"; che tutto ciò che sta nella regola a proposito dell'abito dei novizi e dei professi e del modo dell'ammissione e della professione, debba sempre intendersi secondo la regola, a meno che "non sembri, secondo Dio, doversi far diversamente" a coloro che ammettono all'ordine: tutto questo dev'essere osservato dai frati come obbligatorio.

L'ordine, ugualmente, ha inteso generalmente e ritiene ab antiqito che quando si trova nella regola la parola: si osservi, questa ha forza di precetto e dev'essere osservata dai frati come tale.

Poiché, però, il predetto confessore di Cristo, prescrivendo ai ministri e ai frati le modalità da osservare con quelli che sono accolti nell'ordine, dice nella regola: "Si guardino bene i frati e i loro ministri dall'esser preoccupati per le loro cose temporali, cosicché facciano liberamente di esse quello che verrà loro ispirato da Dio. I ministri, tuttavia, abbiano facoltà di mandarli da qualcuno timorato di Dio perché, secondo il loro parere, possano distribuire ai poveri i loro beni", dubitarono e dubitano molti frati se è loro lecito ricevere qualcosa dei beni di chi entra (nel loro ordine), se fosse loro donato; se possano indurli a donarli senza colpa alle persone e ai conventi; se i ministri stessi o i frati possano dare il loro consiglio per la distribuzione di tali cose, quando possano trovarsi altri adatti a consigliare e a cui mandare chi deve entrare.

Noi, però, riflettendo attentamente che S. Francesco con quelle parole intendeva proprio allontanare completamente in modo speciale i professi della sua regola - che egli aveva fondato sulla più stretta povertà - dall'attaccamento ai beni temporali di quelli che entrano, di modo che almeno da parte degli stessi frati l'ingresso nell'ordine apparisse santo e purissimo, e non sembrasse in qualche modo che avessero l'occhio ai loro beni temporali, ma che tendessero solo a consacrarli al divino servizio, disponiamo che in futuro sia i ministri che gli altri frati debbano astenersi dall'indurli a dare ad essi e dal dar consigli circa la distribuzione dei loro beni: per questo devono esser mandati da uomini timorati di Dio di altro stato, non dai frati. Apparirà cosi a tutti che essi sono zelatori diligenti, vigilanti e perfetti della paterna istituzione, cosi salutare.

Poiché, però, la regola stessa lascia libero chi entra di fare delle proprie cose quello che Dio gli ispira, non sembra illecito che essi, tenuto conto delle loro necessità e delle limitazioni della dichiarazione già fatta, possano accettare, se colui che entra volesse liberamente dare qualche cosa dei suoi beni, come elemosina, come fa con gli altri poveri. Però i frati devono essere guardinghi nell'accettare tali offerte, perché a causa della notevole quantità dei beni accettati non siano guardati con occhio sinistro.

Inoltre, poiché la regola dice che "quelli che hanno promesso l'obbedienza debbano avere una tunica col cappuccio, ed un'altra senza cappuccio, se vogliono"; e similmente: che "tutti i frati abbiano vesti ordinarie" - espressioni che noi abbiamo dichiarato essere equivalenti a precetti - volendo che esse siano meglio determinate, quanto al numero delle tuniche diciamo che non è lecito usarne di più, salvo le necessità che possono sorgere dalla regola, secondo quanto chiari il nostro predecessore Nicolò. Quanto alla ordinaria qualità delle vesti, sia dell'abito che delle tuniche, crediamo che si debba intendere secondo le consuetudini, le condizioni del luogo, sia quanto al colore, sia quanto al prezzo. Non si può, infatti, stabilire un unico criterio di giudizio, in queste cose, per tutte le regioni. Affidiamo questo giudizio sulla qualità semplice della stoffa ai ministri e ai custodi o guardiani, facendoli responsabili in coscienza dell'osservanza della regola nelle loro vesti. Lasciamo ugualmente al loro giudizio di determinare per quale necessità i frati possano portare le scarpe.

Dato che ai due tempi determinati dalla regola "dalla festa di tutti i Santi alla Natività del Signore", e specialmente la Quaresima, nei quali sono obbligati a digiunare, viene aggiunto nella stessa regola "negli altri tempi non siano obbligati, se non il venerdì", poiché da questo alcuni ne hanno ricavato che i frati del predetto ordine non sono tenuti ad altri digiuni, oltre questi, se non per convenienza, dichiariamo che ciò si deve intendere nel senso che essi non sono tenuti al digiuno in altri tempi, salvo i digiuni che vengono comandati dalla chiesa. Non è credibile, infatti, che l'autore della regola e chi l'ha confermata intendessero sollevarli dai digiuni, a cui per disposizione generale della chiesa sono obbligati gli altri cristiani.

Inoltre, poiché il Santo, volendo sopra ogni altra cosa che i suoi frati fossero totalmente alieni dal denaro, comandò "con fermezza a tutti i frati che in nessun modo ricevessero denaro o moneta sia direttamente che per mezzo di altri", lo stesso nostro predecessore, chiarendo questo articolo determinò i casi e i modi, attenendosi ai quali non si possa e non si debba dire che i frati ricevono denaro, direttamente o per mezzo di altri, contro la regola e la purezza del loro ordine. Noi diciamo che essi sono tenuti a guardarsi dal ricorrere a chi maneggia il denaro sia pure per motivi e con modalità diverse da quelle proibite, perché non si dica a buon diritto - se facessero diversamente - che essi trasgrediscono il precetto e la regola. Quando, infatti, si proibisce qualche cosa ad uno in generale, quello che non viene con- cesso espressamente si intende negato.

Ogni questua, quindi, di denaro, e l'accettazione di offerte in denaro nella chiesa o altrove, o colonnine o cassette destinate a ricevere il denaro di chi offre o dona, e qualsiasi altro ricorso al denaro o a chi lo ha, non concesso dalla dichiarazione predetta, tutte queste cose sono chiaramente proibite ai frati.

E poiché anche il ricorso ad amici particolari viene concesso espressamente solo in due casi, secondo la regola, e cioè "per le necessità degli infermi e per poter vestire i frati"; ed il nostro predecessore, già tante volte nominato, - date le necessità della vita - ha creduto bene di estenderlo anche ad altre necessità dei frati, che per un certo tempo potessero sopravvenire ed anche accumularsi col cessare delle elemosine, sappiano i frati suddetti, che non è loro permesso ricorrere a tali amici se non per i casi determinati o per casi simili a questi, quando si trovano in cammino o altrove. E ciò sia che siano essi stessi a dare il denaro, sia che siano degli incaricati da loro, sia che siano degli inviati o depositari, o con qualsiasi altro nome vengano designati, anche se si osservassero integralmente i modi concessi dalla dichiarazione di cui abbiamo parlato.

Finalmente, poiché lo stesso Santo confessore desiderava in ogni modo che quelli che professano la sua regola fossero staccati totalmente dall'affetto e dal desiderio delle cose terrene, e specialmente inesperti del denaro e del suo maneggio - come dimostra la proibizione di ricevere denaro, ripetuta più volte nella regola - bisogna che i frati, quando nei casi e nelle maniere prescritte è necessario ricorrere a quelli che hanno il denaro destinato alle loro necessità, stiano attenti con ogni diligenza e agiscano in tal modo, da mostrare a tutti di non aver nulla a che vedere, come in realtà non l'hanno, con quel denaro.

Il comandare, quindi, che e come il denaro debba essere speso, chiedere il conto delle spese fatte, o richiedere in qualsiasi modo il denaro, o riporlo, o farlo riporre, tenere la cassetta del denaro o portare la sua chiave, sappiano i frati che questi e consimili atti sono per essi illeciti. Far questo, infatti, appartiene solo ai padroni, che l'hanno dato e a quelli che essi hanno destinato a ciò.

Poiché, quindi, il Santo, volendo determinare la norma della povertà predetta nella sua regola, ha detto: "I frati non si approprino di nulla né della casa, né del terreno, né di qualsiasi altra cosa, ma come pellegrini forestieri, servendo il Signore, in questo mondo, nella povertà e nell'umiltà, vadano per l'elemosina con grande speranza" , alcuni nostri predecessori hanno spiegato che tale rinuncia debba intendersi sia singolarmente che in comune per cui essi hanno riservato a sé e alla chiesa romana la proprietà e il dominio di tutte le cose concesse, offerte, donate ai frati cose il cui uso, di fatto, è lecito all'ordine e ai frati stessi lasciando ad essi solo l'uso di fatto. Ora sono stati deferiti al nostro esame fatti avvenuti nell'ordine e che sembravano in contrasto col voto di povertà e con la purezza dell'ordine stesso. Cioè, per riferirci a quello che crediamo aver bisogno di rimedio: che i frati non solo sostengono di poter essere costituiti eredi, ma lo procurano; similmente, che talvolta percepiscono redditi annui in quantità cosi notevole che i conventi che li hanno possono viverci completamente; che quando nei tribunali vengono discussi i loro affari riguardanti anche cose temporali, essi sono presenti con avvocati e procuratori, e vanno personalmente a curarli; che accettano l'incarico di eseguire, ed eseguono in realtà, le ultime volontà e si intromettono talvolta nel dare disposizioni e nel fare restituzioni di interessi e di cose acquistate disonestamente; che in alcuni posti non solo hanno orti eccessivi, ma grandi vigne, da cui raccolgono erbaggi e vino da vendere; che al tempo delle messi e della vendemmia, mendicando o diversamente comprandolo, viene raccolto dai frati e riposto nelle cantine e nei granai, cosi abbondantemente grano e vino, da poter essi passare poi tranquillamente la loro vita per il resto dell'anno senza dover chiedere l'elemosina; che costruiscono o fanno costruire chiese ed altri edifici in misura eccessiva sia per la quantità, che per la singolarità della figura e della forma, e per sontuosità, cosi che sembrano non le abitazioni di poveri, ma di potenti.

Hanno, inoltre, in alcuni luoghi, tanti paramenti per le loro chiese e cosi preziosi, da sorpassare le grandi chiese cattedrali. Ricevono, inoltre, senza alcuna distinzione cavalli ed armi donati loro nei funerali.

La comunità dei frati, tuttavia, e specialmente i rettori dello stesso ordine affermavano che tali fatti, o almeno la maggior parte di essi, nell'ordine non avvenivano; che se si trova che qualcuno è in ciò colpevole, viene punito severamente; e che contro questi eccessi sono state già prese più volte ab antiquo disposizioni molto severe.

Desiderando, quindi, provvedere alle coscienze dei frati e togliere da esse ogni dubbio, - per quanto è possibile - alle questioni proposte rispondiamo come segue. Poiché, infatti, alla autenticità della vita è essenziale che ciò che si fa esteriormente sia specchio della disposizione interiore della

mente e delle abitudini, è necessario che i frati, i qual,' con una rinuncia cosi grande si sono distaccati dalle cose temporali, si astengano da tutto quello che possa essere o sembrare contrario a questa rinunzia.

E poiché nelle successioni passa agli eredi non solo l'uso dei beni, ma, a suo tempo, anche la proprietà, e i frati non possono acquistare nulla per sé, personalmente o per il loro ordine, dichiariamo e diciamo che, considerata la purezza del loro voto, essi sono assolutamente incapaci di tali successioni, le quali per propria natura si estendono indifferentemente al denaro ed anche ai beni mobili e immobili.

Non è neppure lecito ad essi farsi lasciare e accettare il valore di queste eredità o tanta parte di esse, sotto forma di legato da potersi presumere che questo venga fatto in frode. Anzi lo proibiamo loro senza eccezione. E poiché i redditi annuali sono considerati dal diritto come immobili e ripugnano alla povertà e all'obbligo di mendicare, non c'è alcun dubbio che, considerata la loro condizione, non è lecito ai frati ricevere o avere qualsiasi reddito, come anche i possessi e il loro uso, non essendo loro concesso.

Di più: le persone che tendono in modo particolare alla perfezione devono evitare non solo ciò che è ritenuto male, ma anche l'apparenza del male. Ma la frequenza dei tribunali e l'insistenza, quando si tratta di cose da volgere a loro favore inducono a credere, proprio in base a quello che appare esteriormente e da cui gli uomini giudicano, che i frati che si occupano di questi affari, cerchino qualche cosa come loro proprio. Non devono, quindi, quelli che hanno professato questo voto e questa regola immischiarsi nei tribunali e nelle cause, perché possano avere testimonianza da quelli che sono fuori (32), soddisfino alla purezza del voto e si possa evitare con ciò lo scandalo del prossimo.

Inoltre, poiché i frati di quest'ordine devono essere alieni non solo dal ricevere, dal possedere, dal disporre, dall'usare il denaro, ma assolutamente anche da qualsiasi maneggio di esso - come il nostro predecessore, più volte nominato, ha affermato nei chiarimenti a questa regola - e poiché i professi dell'ordine francescano per nessuna cosa temporale possono far valere in giudizio i propri diritti, non è lecito e non conviene ai frati - anzi, considerata la purezza del loro stato, devono ritenerlo piuttosto loro proibito - esporsi a esecuzioni e disposizioni, non potendo per lo più queste cose esser condotte a termine senza liti e senza maneggiare e amministrare denaro. Che, però, possano dare un consiglio in questi affari non è in contrasto col loro stato, perché con ciò non viene concessa ad essi nessuna giurisdizione circa i beni temporali, o azione in giudizio o dispensa.

Quantunque non solo sia lecito, ma del tutto conforme alla ragione che i frati, i quali attendono assiduamente al- l'orazione e allo studio, abbiano orti e campi sufficienti al raccoglimento e alla ricreazione, ed anche, talvolta, per distrarsi corporalmente dopo questi lavori, e per avere i necessari ortaggi per sé; però avere degli orti perché vengano coltivati e se ne ricavino legittimi ed altri ortaggi da vendere, e avere delle vigne, questo è in opposizione alla regola e alla purezza dell'ordine.

Secondo quanto il suddetto predecessore ha dichiarato ed anche ordinato, se fossero lasciati ai frati per legato tali beni, come per esempio un campo o una vigna da coltivare e simili, i frati dovrebbero astenersi in ogni modo dall'accettarli, perché possedere questi beni per ricavarne a suo tempo il prezzo dei frutti, si avvicina alla natura e alla forma dei proventi.

Ancora, il Santo sia con gli esempi della sua vita, che con le espressioni della regola ha mostrato di volere che i suoi frati e figli, confidando nella divina provvidenza, rivolgano i propri pensieri a Dio (33), che pasce gli uccelli del cielo, che pur non raccolgono nei granai, né seminano, né mietono (34). Non è quindi verosimile che volesse che avessero poi granai e dispense, mentre dovrebbero sperare di vivere con la questua d'ogni giorno.

Non è, quindi, a cuor leggero che essi dovrebbero fare queste raccolte e queste conservazioni, ma solo quando fosso assai probabile, per esperienza, che essi non possano trovar in maniera diversa quanto è necessario alla vita. Lasciamo la decisione a tale riguardo ai ministri e ai custodi, sia insieme che singolarmente nel loro ufficio, col consiglio e col consenso del guardiano e di due prudenti sacerdoti del luogo e di due dei più anziani frati dell'ordine, onerando su ciò in modo particolare la loro coscienza.

Inoltre, il santo ha voluto fondare i suoi frati nella più grande povertà e nella più profonda umiltà, in affetto e in effetto, - come quasi tutta la regola proclama - bisogna quindi che essi né facciano fare, né sopportino che si facciano chiese o altri edifici qualsiasi, che per il numero dei frati che l'abitano debbano considerarsi eccessivi per quantità e grandezza. Vogliamo, quindi, che dovunque, in futuro, nel loro ordine si accontentino di costruzioni semplici e modeste, affinché l'apparenza non mostri esteriormente il contrario di una povertà promessa tanto solennemente.

Quantunque, inoltre, i paramenti e i vasi ecclesiastici siano destinati all'onore del nome divino, per il quale Dio stesso creò ogni cosa, Colui, tuttavia, che conosce le cose occulte (35), guarda principalmente all'anima di chi lo serve, non alle sue mani, né vuole che gli si serva attraverso quanto contrastasse con la condizione e lo stato dei suoi servi. Perciò devono essere loro sufficienti vasi e paramenti ecclesiastici decenti, convenienti per numero e grandezza. -Ma il superfluo e l'eccessiva preziosità, e qualsiasi ricercatezza in questa come in qualunque altra cosa non possono accordarsi con la loro professione e col loro stato. Tutto ciò infatti sa di tesaurizzazione e di abbondanza e deroga apertamente, secondo il modo di giudicare umano, ad una povertà cosi grande. Vogliamo, quindi, che quanto abbiamo premesso debba esser osservato dai frati e lo comandiamo.

Quanto poi alle offerte di cavalli e di armi, stabiliamo che si osservi per filo e per segno ciò che è stato definito con la dichiarazione riguardo alle elemosine in denaro.

Ma da quanto abbiamo esposto è sorta tra i frati una questione, fonte di molti scrupoli; se, cioè, dalla professione della loro regola essi siano obbligati ad un uso stretto e temperato, ossia povero, delle cose: qualcuno di essi, infatti, crede e dice che, come i frati fanno col loro voto una strettissima rinunzia alla proprietà, cosi viene imposta loro una sobrietà ed una povertà massima circa l'uso; altri, invece, affermano che in forza della loro professione non sono obbligati a nessun uso povero che non sia espresso nella regola, quantunque siano tenuti all'uso moderato imposto dalla temperanza, come e più - per la convenienza - degli altri cristiani.

Volendo perciò provvedere alla tranquillità di coscienza sei frati e por fine a queste contese, con questa nostra dichiarazione affermiamo che i frati Minori con la professione della loro regola sono obbligati a quegli usi poveri, indicati dalla stessa regola, e con quella obbligazione che essa con- tiene. Dire poi, come qualcuno afferma, che sia eretico ritenere che l'uso povero sia o non sia incluso nel voto di povertà evangelica, crediamo sia presuntuoso e temerario.

Finalmente, la regola, quando stabilisce da chi e dove debba farsi l'elezione del ministro generale, non fa assolutamente alcun accenno alla elezione o costituzione dei ministri provinciali. Da ciò poteva sorgere qualche dubbio tra i frati; volendo che essi possano procedere con chiarezza e con tranquillità nel loro agire, con questa costituzione, che avrà valore perpetuo, dichiariamo, stabiliamo e comandiamo che quando si dovrà provvedere ad una provincia il ministro provinciale l'elezione di esso sia riservata al capitolo provinciale, e che questo debba farla il giorno seguente a quello in cui sia stato radunato. La conferma dell'elezione sia riservata al ministro generale.

Se questa elezione fosse fatta in forma di scrutinio, e avvenisse che per la divisione dei voti si dovesse procedere a più elezioni senza un accordo, quella che sia stata fatta dalla maggioranza del capitolo numericamente considerato - senza che in ciò abbia parte alcuna il confronto o la considerazione dello zelo o del merito - non ostante qualsivoglia eccezione od opposizione della parte contraria - venga confermata o invalidata - conforme a quanto ad essi sarà sembrato opportuno secondo Dio - dal ministro generale, col consiglio dei membri scelti dell'ordine, dopo aver premesso un diligente esame. Se l'elezione fosse invalidata, torni al capitolo provinciale. Se poi il capitolo trascurasse di eleggere il ministro nel giorno predetto, la sua elezione passi liberamente al ministro generale.

Se infine al suddetto ministro e al capitolo generale per motivo certo, manifesto e ragionevole sembrasse opportuno che nelle province d'oltre mare, dell'Irlanda, della Grecia, o di Roma - nelle quali finora è stato osservato un diverso modo di elezione - il ministro provinciale venga eletto dal

ministro generale col consiglio di membri scelti dell'ordine, piuttosto che con l'elezione da parte del capitolo: nelle province dell'Irlanda e d'oltremare sia senz'altro osservato, per quella volta, senza inganno, amore di parte, o falsità quanto il ministro generale col consiglio dei membri prudenti suddetti avesse creduto di stabilire; nelle province Romana e Greca, invece, solo quando il ministro della provincia venisse a morire o fosse sciolto (dal suo incarico) al di qua del mare.

Per quanto riguarda la destituzione dei ministri provinciali, vogliamo che si osservi quanto finora è stato osservato dall'ordine.

Se avvenisse, inoltre, che i frati venissero a trovarsi senza il ministro generale, il vicario dell'ordine faccia quello che avrebbe dovuto fare il ministro, fino a che non si sia provveduto ad eleggere il ministro generale.

Che se nei riguardi del ministro provinciale si tentasse qualche cosa di diverso (da quanto abbiamo stabilito), questo sarebbe ipso facto vano e inutile.


NOTE


(1) Ger 31,15
(2) Ger 32, 31-35
(3) Os 9, 9
(4) Is 21, 3-4
(5) Is 66, 6
(6) Os. 9, 14
(7) Cfr Gb 18, 16
(8) Ez 28, 24
(9) Cfr Ger 50, 12-13
(10) I Re 9, 6-9
(11) Cfr Eb 1, 1
(12) Filippo IV (1286-1314)
(13) I Cor 3, 11
(14) Cfr Gv 19, 33-34
(15) Cfr Gen 2, 20-24
(16) Rm 5, 14
(17) Cfr I Cor 15, 45
(18) Cfr Ez 1, 4-28
(19) Gv 19, 33-35
(20) Cfr Ef 4, 5
(21) Cfr Sap 5, 6
(22) Cfr At 2, 4; I Cor 12, 30
(23) II Cor 3, 17
(24) Sir 24, 41-42
(25) Sir 1, 5
(26) Cfr Gv 14, 10
(27) Eb 1, 2
(28) Cfr Gv 1, 14
(29) Sal 103, 23
(30) Cfr Ez 36, 35; Gl 2, 3
(31) Ct 5, 1
(32) I Tm 3, 7; Cfr Col 4, 5; I Ts 4, 11
(33) Cfr sal 54, 23; I Pt 5, 7
(34) Cfr Mt 6, 26
(35) Dn 13, 42

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