CONCILI ECUMENICI
Secondo Concilio Lateranense
Diede fine allo scisma di Anacleto II e condannò gli errori dei pietrobrusiani (seguaci del predicatore ambulante Pietro di Bruys) e di Arnaldo da Brescia. È controverso il suo carattere ecumenico.
Simonia e usura
Can. 2. Se qualcuno, spinto dalla maledetta passione dell’avarizia, ha ottenuto col denaro una prebenda, un priorato, un decanato, una dignità, una promozione ecclesiastica, o un sacro segno della chiesa, come il santo crisma, l’olio santo, la consacrazione di altari o di chiese, costui sia privato della dignità male acquistata; il compratore, il venditore e il mediatore siano colpiti con la nota di infamia. Nessuno esiga o dia nulla, ne prima ne dopo, per il sostentamento o sotto pretesto di qualche consuetudine, poiché ciò è simoniaco. Ma liberamente e senza alcuna diminuzione goda della dignità e del beneficio a lui conferito (1).
Can. 13. Condanniamo, inoltre, l’insaziabile rapacità degli usurai, detestabile e vergognosa per le leggi divine e umane, condannata dalle Scritture sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento; inoltre la escludiamo da ogni conforto ecclesiastico e comandiamo che nessun arcivescovo, vescovo o abbate di qualsiasi ordine, o nessun appartenente a un ordine o al clero accolga gli usurai, se non con la massima cautela. Siano considerati infami per tutta la vita, e, se non si emenderanno, siano privati della cristiana sepoltura.(2).
Falsa confessione ed esistenza dei sacramenti
Can. 22. "Poiché una questione tra le altre turba profondamente la santa chiesa, e cioè quella della falsa confessione, ammoniamo i nostri confratelli vescovi e i presbiteri a non permettere che le anime dei laici siano ingannate a causa delle false confessioni e trascinate nell’inferno. La falsa penitenza consiste nel far penitenza di un solo peccato, trascurando gli altri, o anche nel far penitenza di un solo peccato senza tuttavia rinunciare agli altri.
Perciò sta scritto: "Chiunque osservi tutta la legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto" [Gc 2,70], s’intende quanto alla vita eterna.
Come, infatti, non entrerebbe nella porta della vita eterna se fosse implicato in tutti i peccati, così non entrerà nemmeno se persevera in uno solo. Si tratta ancora di falsa penitenza quando il penitente non rinuncia ai compiti di funzionario o di commerciante, che non può assolutamente esercitare senza peccato; o se egli conserva l’odio nel cuore, o rifiuta di dare soddisfazione a chiunque egli abbia offeso, o essendo lui stesso l’offeso, non perdona all’offensore, o se qualcuno prende le armi contro la giustizia"(3).
Can. 23. "Noi scacciamo dalla chiesa di Dio come eretici e condanniamo quelli che, sotto la falsa pretesa di zelo religioso, condannano il sacramento del corpo e del sangue del Signore, il battesimo dei bambini, il sacerdozio e gli altri ordini ecclesiastici, nonché il vincolo delle legittime nozze, e ordiniamo che il potere secolare proceda contro di loro. Con la stessa condanna intendiamo colpire anche i loro difensori" (4).
NOTE
(1) Con ciò si vuole evitare che, per sfuggire al pericolo della simonia, al posto della vendita si esiga una provvisione.
(2) Molti sembrano aver compreso questa sanzione come una proibizione valida soltanto per gli usurai, cosi che colui che riceve invece il denaro dietro interessi ne sarebbe esente. Ciò però fu espressamente negato da Alessandro III (Gregorio IX, Decretales. 1. V. tit. 19. e. 4; Frdb 2, S12s) persino nel caso che lo si tacesse per riscattare fedeli tenuti in prigionia dai saraceni. Parimenti Alessandro III (c. 5) respinse la limitazione che si dovessero restituire solo gli interessi ricevuti dopo il decreto del concilio Lateranense e infine stabilì (e. 9) che persino gli eredi e gli estranei fossero obbligati alla restituzione. Cf. anche, nello stesso titolo 19, i decreti di Innocenzo III che fa pressione per l'osservanza di questi canoni.
(3) Dal sinodo di Amalfi, tenuto sotto Urbano II nel 1089, can. 16 (MaC 20,724CD). Cosa sia "falsa confessione" viene descritto anche nel can. 5 del 5° sinodo di Roma, tenuto sotto Gregorio VII (MaC 20. 510AB / Graziano, Decretum, p. II, cs. 33, dist. 5, e. 6: Frdb 1, 1241).
(4) Quasi letteralmente dal sinodo di Tolosa tenuto sotto Callisto II nel 1119 (MaC 21, 234AB). Il canone è rivolto soprattutto contro Pietro di Bruys.
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