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Costitutum o Donatio Costantini

Si tratta di una delle falsificazioni medioevali che ebbero maggior successo


Fu forse sotto l'influsso degli accordi di Kierzy -ma per altri al tempo di papa Paolo I (757-767), successore di Stefano II- che, utiliz­zando la leggenda di san Silvestro, venne compilato il cosid­detto Constitutum, o Donatio Constantini : un decreto imperiale a favore di papa Silvestro I (314-337) e dei suoi successori, "sino alla fine di questo tempo ter­reno", documento di certo maturato nel tempo in cui lo Stato pontificio si veniva formando.

Stando al contenuto, il documento -una delle falsi­ficazioni medievali che ebbero le mag­giori conseguenze- l'imperatore Costantino, in segno di ricono­scenza per il (supposto) conferimento del battesimo e per la gua­rigione dalla leb­bra, avrebbe concesso a papa Silvestro I e ai suoi successori dignità e in­segne imperiali, dandogli il palazzo Lateranense e il dominio su Roma e su tutte "le provincie, i terri­tori e le città dell'Italia e delle re­gioni d'Occidente". La Sede di Pietro veniva così innalzata al di sopra del trono imperiale, mentre ecclesiastica­mente aveva il principato sui quattro patriarcati di Antiochia, Alessandria, Costantinopoli e Gerusalemme. Da qui la deci­sione di Costantino di trasferire la sua residenza a Bisanzio, non es­sendo giusto che un imperatore secolare regnasse là dove l'imperatore celeste aveva posto il dominio dei sacerdoti e il capo su­premo della re­ligione cristiana.

Il documento, ulterior­mente ela­borato e comparso nella sua integrità verso la metà del sec. IX, fu rite­nuto genuino. Contemporaneamente apparvero anche le Decretali dello Pseudo-Isidoro, altra falsificazione di argomento canonistico, compilata per appoggiare le richieste di riforma in Francia, testo che tuttavia con­tri­buì anche ad aumentare il potere del primato del papa.

Constitutum (Donatio Constantini) e Decretali pseudo-isidoriane erano dei falsi e tuttavia furono ritenuti documenti genuini per tutto il Medioevo e insieme giocarono un ruolo importante, specie dal sec. XII in poi, nel rapporto tra Sacerdotium e Imperium. Gli impe­ratori Ottone I e poi Ottone III (in un documento del 1001) furono tra i primi ad avanzare dubbi sull'autenticità del Constitutum. Ma solo gli umani­sti del sec. XV ne dimostrarono la falsità; appunto Lorenzo Valla (De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio, 1440) e Niccolò Krebs da Cusa (1401-1464), autore di un grande progretto di riforma intesa ad eliminare gli abusi ecclesiastici quale appunto la Do­natio Constantini. Valla, portavoce al Concilio di Basilea di Alfonso d’Aragona, fautore del Concilio contro Eugenio IV, pensò di scrivere la Declaratio (Constitutum) nel 1434, cioè qualche mese dopo che il problema dell’autenticità era stato sollevato, allo stesso Concilio di Basilea, dal card. Nicolò da Cusa, che poi lo espose nel De concordia catholica. Si aggiunga che il Valla scrisse il testo nel 1440 e lo pubblicò nel 1443. Il Valla, nel dimostrare la falsità del documento, seguì un criterio filologico, basandosi sulla interpretazione verbale; egli non aveva una cognizione giuridica e storica del potere temporale.

Ancorché un falso, i capisaldi giuridici della Donatio riposavano, in effetti, sull’autorità concessa da Cristo stesso a Pietro e ai suoi successori; sui rapporti tra regno spirituale e regno temporale; sull’autorità realmente esercitata dai papi, come nell’elezione di Pipino e nella “translatio” imperii a Carlo Magno. Storicamente poi si rifaceva alla donazione dei carolingi. Si comprende perché, per Enea Piccolomini, la falsità della Donazione non intaccava il diritto dei papi al potere temporale, basato com’era su irrefutabili ragioni storiche.

Va infine ricordato che, nel Medioevo, la falsificazione dei documenti era assai frequente; precisando però che funzione dei falsi era spesso quella di formulare un di­ritto vero, che tuttavia non poteva essere garantito da un documento. Bisogna infine ag­giungere che, mancando allora una mentalità storica, era sconosciuto il concetto moderno di falsificazione dei documenti e, in concreto, falsa era solo la datazione anteriore di un di­ritto realmente acquisito.