BENEDETTO XVI
DOCUMENTI
DECRETO CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA
FEDE
(dimissione dallo stato clericale e dispensa dagli obblighi)
Prot. N. 26/82
Signor Franco Barbero
della diocesi di Pinerolo
25 gennaio 2003
Il Sommo Pontefice Papa Giovanni Paolo II
Ascoltata la relazione dell'ecc.mo Segretario di questa Congregazione circa il
grave modo di agire del citato presbitero della diocesi di Pinerolo (Italia),
premesse le cose da premettere, con suprema ed inappellabile
decisione senza alcuna facoltà di ricorso ha decretato che al citato presbitero
venga irrogata la pena della dimissione.
Allo stesso presbitero ha anche concesso la dispensa da tutti gli oneri connessi
con la sacra Ordinazione, con i seguenti criteri:
1. La dimissione e la dispensa hanno vigore dal momento stesso della decisione
del Romano Pontefice.
2. Al presbitero il decreto della dimissione e della dispensa sia notificato dal
competente Ordinario del luogo, al quale è fatto divieto di separare giammai
questi due elementi. La stessa cosa vale anche per qualche eventuale assoluzione
da censure.
3. La notizia della dimissione e della dispensa sia annotata nei Libri dei
battezzati della parrocchia del citato presbitero.
4. Per ciò che concerne l'eventuale celebrazione del matrimonio canonico, sono
da applicarsi le norme stabilite nel Codice di Diritto Canonico. L'ordinario
tuttavia faccia in modo che la cosa avvenga con circospezione e senza
pubblicità.
5. L'Autorità ecclesiastica, alla quale spetta di notificare il Decreto al
predetto sacerdote, lo esorti vivamente affinché, nel conformarsi alla sua nuova
condizione di vita, egli partecipi alla vita del popolo di Dio, dia
edificazione e così si mostri un buon figlio della Chiesa. Nel contempo, gli
comunichi quanto segue:
a) il presbitero dimesso automaticamente perde i diritti propri dello stato
clericale, la dignità ed i compiti ecclesiastici; non è più tenuto agli altri
obblighi connessi con lo stato clericale;
b) rimane escluso dall'esercizio del sacro ministero, né può avere un compito
direttivo in àmbito pastorale;
c) egualmente, non può svolgere nessun compito nei Seminari e negli Istituti
equiparati. Negli altri Istituti di studi di grado superiore, che in qualsiasi
modo dipendano dall'Autorità ecclesiastica, non può avere alcun
incarico direttivo o ruolo di insegnamento;
d) anche negli altri Istituti di studi di grado superiore non dipendenti
dall'Autorità ecclesiastica, non può insegnare alcuna disciplina teologica;
e) negli Istituti di studi di grado inferiore dipendenti dall'Autorità
ecclesiastica, non può avere alcun incarico direttivo o ruolo di insegnamento.
Il presbitero dimesso e dispensato è tenuto alla stessa legge nell'insegnare la
religione in Istituti dello stesso genere non dipendenti dall'Autorità
ecclesiastica.
6. L'Ordinario del luogo curi che il presbitero dimesso non sia di scandalo ai
fedeli per mancanza della necessaria prudenza.
7. A tempo opportuno, l'Ordinario competente riferisca alla Congregazione
dell'avvenuta notificazione e, se vi sia magari meraviglia tra i fedeli,
provveda ad una prudente spiegazione.
Nonostante qualsiasi cosa anche minimamente in contrario.
Dalla Sede della Congregazione, il 25 gennaio 2003.
Joseph Ratzinger, prefetto
Angelo Amato, S.D.B.,
arcivescovo titolare di Sila,
segretario
giorno della notifica: 13-3-2003
firma del presbitero firma dell'Ordinario
in segno di accettazione Piergiorgio Debernardi