LIBRO V I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA
Can. 1254 - §1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. §2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri. Can. 1255 - La Chiesa universale e la Sede Apostolica, le Chiese particolari e tutte le altre persone giuridiche, sia pubbliche sia private, sono soggetti capaci di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali a norma del diritto. Can. 1256 - La proprietà dei beni, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, appartiene alla persona giuridica che li ha legittimamente acquistati. Can. 1257 - §1. Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti. §2. I beni temporali appartenenti a persone giuridiche private sono retti dai propri statuti e non da questi canoni, a meno che non si disponga espressamente altro. Can. 1258 - Nei canoni seguenti con il nome di Chiesa s'intende non soltanto la Chiesa universale o la Sede Apostolica, ma anche qualsiasi persona giuridica pubblica nella Chiesa, a meno che non risulti diversamente dal contesto o dalla natura delle cose. TITOLO I L'ACQUISTO DEI BENI (Cann. 1259 – 1272)
Can. 1259 - La Chiesa può acquistare beni temporali in tutti i giusti modi di diritto sia naturale sia positivo, alla stessa maniera di chiunque altro. Can. 1260 - La Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie. Can. 1261 - §1. I fedeli hanno diritto di devolvere beni temporali a favore della Chiesa. §2. Il Vescovo diocesano è tenuto ad ammonire i fedeli sull'obbligo di cui al ⇒ can. 222, §1, urgendone l'osservanza in maniera opportuna. Can. 1262 - I fedeli contribuiscano alle necessità della Chiesa con le sovvenzioni richieste e secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale. Can. 1263 - Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un contributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi; nei confronti delle altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di grave necessità e alle stesse condizioni, d'imporre una tassa straordinaria e moderata; salve le leggi e le consuetudini particolari che gli attribuiscano maggiori diritti. Can. 1264 - Salvo che il diritto non abbia altrimenti disposto, spetta all'assemblea dei Vescovi della provincia: 1) stabilire le tasse per gli atti di potestà esecutiva graziosa o per l'esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica, da approvarsi dalla medesima Sede Apostolica; 2) determinare le offerte da farsi in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali. Can. 1265 - §1. Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio Ordinario e di quello del luogo. §2. La Conferenza Episcopale può stabilire norme sulle questue, che devono essere da tutti osservate, non esclusi coloro che per istituzione sono detti e sono mendicanti. Can. 1266 - In tutte le chiese ed oratori, anche se appartenenti ad istituti religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli, l'Ordinario del luogo può disporre che si faccia una questua speciale a favore di determinate iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, da inviare poi sollecitamente alla curia diocesana. Can. 1267 - §1. Salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona giuridica. §2. Le offerte di cui al §1 non possono essere rifiutate se non vi sia una giusta causa, e, se si tratti di persona giuridica pubblica in affari di maggior importanza, con la licenza dell'Ordinario; si richiede la licenza dello stesso Ordinario per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione, fermo restando il disposto del ⇒ can. 1295. §3. Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine. Can. 1268 - La Chiesa recepisce per i beni temporali la prescrizione, come modo di acquisto o per liberarsi da un onere, a norma dei cann. ⇒ 197-199. Can. 1269 - Gli oggetti sacri se in proprietà di privati, possono essere acquistati con la prescrizione da persone private, ma non è lecito adibirli ad usi profani, a meno che non abbiano perso la dedicazione o la benedizione; se invece appartengono ad una persona giuridica ecclesiastica pubblica, possono essere acquistati soltanto da un'altra persona giuridica ecclesiastica pubblica. Can. 1270 - Le cose immobili, quelle mobili preziose, i diritti e le azioni sia personali sia reali, che appartengono alla Sede Apostolica si prescrivono nello spazio di cento anni; quelli che appartengono ad un'altra persona giuridica ecclesiastica pubblica nello spazio di trent'anni. Can. 1271 - I Vescovi, in ragione del vincolo di unità e di carità, secondo le disponibilità della propria diocesi, contribuiscano a procurare i mezzi di cui la Sede Apostolica secondo le condizioni dei tempi necessita, per essere in grado di prestare in modo appropriato il suo servizio alla Chiesa universale. Can. 1272 - Nelle regioni dove ancora esistono benefici propriamente detti, spetta alla Conferenza Episcopale regolarne il governo con norme opportune concordate con la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i redditi e anzi per quanto è possibile la stessa dote dei benefici siano poco a poco trasferiti all'istituto di cui al ⇒ can. 1274, §1. TITOLO II L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI (Cann. 1273 – 1289)
Can. 1273 - Il Romano Pontefice, in forza del primato di governo è il supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici. Can. 1274 - §1. Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del ⇒ can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente. §2. Dove non sia ancora stata organizzata convenientemente la previdenza sociale in favore del clero, la Conferenza Episcopale disponga la costituzione di un istituto che provveda sufficientemente alla sicurezza sociale dei chierici. §3. Nelle singole diocesi si costituisca, nella misura in cui è necessario, un fondo comune, con il quale i Vescovi possano soddisfare agli obblighi verso le altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità della diocesi, e con il quale le diocesi più ricche possano anche aiutare le più povere. §4. A seconda delle diverse circostanze dei luoghi, le finalità di cui ai §§2 e 3 si possono più convenientemente ottenere con istituti diocesani tra loro federati, o con la cooperazione o l'opportuna consociazione tra varie diocesi, anzi anche organizzata per tutto il territorio della Conferenza Episcopale. §5. Questi istituti, se possibile, siano costituiti in modo che ottengano anche il riconoscimento da parte del diritto civile. Can. 1275 - Il fondo dei beni che provengono da diverse diocesi è amministrato secondo norme opportunamente concordate dai Vescovi interessati. Can. 1276 - §1. Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscano più ampi diritti. §2. Gli Ordinari, tenuto conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze, abbiano cura di ordinare l'intero affare dell'amministrazione dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare. Can. 1277 - Il Vescovo diocesano per porre atti di amministrazione, che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggior importanza, deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori; ha tuttavia bisogno del consenso del medesimo consiglio ed anche del collegio dei consultori, oltre che nei casi specificamente espressi nel diritto universale o nelle tavole di fondazione, per porre atti di amministrazione straordinaria. Spetta poi alla Conferenza Episcopale stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria. Can. 1278 - Oltre ai compiti di cui al ⇒ can. 494, §§3 e 4, all'economo possono essere affidati dal Vescovo diocesano i compiti di cui ai cann. ⇒ 1276, §1 e ⇒ 1279, §2. Can. 1279 - §1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore. §2. Per l'amministrazione dei beni di una persona giuridica pubblica che dal diritto o dalle tavole di fondazione o dai suoi statuti non abbia amministratori propri, l'Ordinario cui la medesima è soggetta assuma per un triennio persone idonee; le medesime possono essere dall'Ordinario riconfermate nell'incarico. Can. 1280 - Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti. Can. 1281 - §1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario. §2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette. §3. La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni. Can. 1282 - Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto. Can. 1283 - Prima che gli amministratori inizino il loro incarico: 1) gli stessi devono garantire con giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative; 2) sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione; 3) una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie. Can. 1284 - §1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. §2. Devono pertanto: 1) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione; 2) curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente; 3) osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa; 4) esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime; 5) pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale; 6) impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto; 7) tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite; 8) redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno; 9) catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia. §3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di presentazione. Can. 1285 - E permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto dell'amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile. Can. 1286 - Gli amministratori dei beni: 1) osservino accuratamente, nell'affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa; 2 2) retribuiscano con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari. Can. 1287 - §1. Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto all'Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici. §2. Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare. Can. 1288 - Gli amministratori non introducano né contestino una lite davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la licenza scritta del proprio Ordinario. Can. 1289 - Benché non siano tenuti all'amministrazione a titolo dell'ufficio ecclesiastico, gli amministratori non possono di loro iniziativa dimettere l'incarico assunto; che se dalla loro arbitraria dimissione derivi danno alla Chiesa, sono tenuti al risarcimento. TITOLO III I CONTRATTI E SPECIALMENTE L'ALIENAZIONE (Cann. 1290 – 1298)
Can. 1290 - Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del ⇒ can. 1547. Can. 1291 - Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a norma del diritto. Can. 1292 - §1. Salvo il disposto del ⇒ can. 638, §3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati; il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi. §2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede. §3. Se la cosa che s'intende alienare è divisibile, nel chiedere la licenza si devono indicare le parti già alienate in precedenza; altrimenti la licenza è nulla. §4. Coloro che sono tenuti a prendere parte alla alienazione dei beni con il consiglio o il consenso, non diano il consiglio o il consenso senza essersi prima esattamente informati, sia sulle condizioni finanziarie della persona giuridica i cui beni si vogliono alienare sia sulle alienazioni già fatte. Can. 1293 - §1. Per l'alienazione dei beni il cui valore eccede la somma stabilita, si richiede inoltre: 1) una giusta causa, quale la necessità urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale; 2) la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto. §2. Si osservino inoltre le altre cautele prescritte dall'autorità legittima per evitare danni alla Chiesa. Can. 1294 - §1. La cosa non deve essere ordinariamente alienata a prezzo minore di quello indicato nella stima. §2. Il denaro ricavato dall'alienazione venga cautamente investito in favore della Chiesa, oppure sia prudentemente impiegato secondo le finalità dell'alienazione. Can. 1295 - I requisiti a norma dei cann. ⇒ 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione. Can. 1296 - Qualora i beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le debite formalità canoniche, ma l'alienazione sia civilmente valida, spetta all'autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la situazione, se si debba intentare una azione e di che tipo, se cioè personale o reale, chi la debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della Chiesa. Can. 1297 - Spetta alla Conferenza Episcopale, attese le circostanze dei luoghi, stabilire norme per la locazione dei beni della Chiesa, soprattutto circa la licenza da ottenersi dalla autorità ecclesiastica competente. Can. 1298 - Salvo non si tratti di un affare di infima importanza, i beni ecclesiastici non devono essere venduti o locati ai propri amministratori o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità senza una speciale licenza data per iscritto dall'autorità competente. TITOLO IV PIE VOLONTÀ IN GENERE E PIE FONDAZIONI (Cann. 1299 – 1310)
Can. 1299 - §1. Chi è in grado di disporre liberamente dei propri beni per diritto naturale e canonico, può lasciarli per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte. §2. Nelle disposizioni valevoli in caso di morte a favore della Chiesa si osservino, se possibile, le formalità del diritto civile; se queste furono omesse, gli eredi devono essere ammoniti circa il loro obbligo di adempiere la volontà del testatore. Can. 1300 - Le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte, una volta legittimamente accettate devono essere scrupolosamente adempiute, anche circa il modo dell'amministrazione e dell'erogazione dei beni, fermo restando il disposto del ⇒ can. 1301, §3. Can. 1301 - §1. L'Ordinario è l'esecutore di tutte le pie volontà, sia valevoli in caso di morte sia tra vivi. §2. In forza di questo diritto l'Ordinario può e deve vigilare, anche con la visita, perché le pie volontà siano adempiute, e gli altri esecutori, terminato il loro compito, devono rendergliene conto. §3. Le clausole contrarie a questo diritto dell'Ordinario, annesse alle ultime volontà, si considerino come non apposte. Can. 1302 - §1. Chi riceve fiduciariamente dei beni per cause pie sia con atto tra vivi sia con testamento, deve informarne l'Ordinario, indicandogli tutti i beni anzidetti sia mobili sia immobili con gli oneri annessi; che se il donatore glielo avesse espressamente ed assolutamente proibito, non accetti la fiducia. §2. L'Ordinario deve esigere che i beni fiduciari siano collocati al sicuro e vigilare sull'esecuzione della pia volontà a norma del ⇒ can. 1301. §3. Per i beni fiduciari affidati ad un membro di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se i beni furono devoluti al luogo o alla diocesi o ai loro abitanti oppure a favore di cause pie, l'Ordinario di cui nel §§1 e 2 è l'Ordinario del luogo; altrimenti è il Superiore maggiore nell'istituto clericale di diritto pontificio e nelle società clericali di vita apostolica di diritto pontificio; negli altri istituti religiosi è l'Ordinario proprio del religioso fiduciario. Can. 1303 - §1. In diritto vanno sotto il nome di fondazioni pie: 1) le pie fondazioni autonome, cioè la massa di beni destinati ai fini di cui al ⇒ can. 114, §2, ed eretti in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica competente; 2) le pie fondazioni non autonome, cioè i beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al ⇒ can. 114, §2, in ragione dei redditi annui. §2. I beni della pia fondazione non autonoma, se furono affidati ad una persona giuridica soggetta al Vescovo diocesano, trascorso il tempo, devono essere destinati all'istituto di cui al ⇒ can. 1274, §1, a meno che il fondatore non abbia espressamente manifestato una volontà diversa; altrimenti passano alla stessa persona giuridica. Can. 1304 - §1. Perché una fondazione possa essere validamente accettata da una persona giuridica, si richiede la licenza scritta dell'Ordinario; questi però non la rilasci prima di essersi reso legittimamente conto che la persona giuridica possa soddisfare sia al nuovo onere sia a quelli precedentemente assunti; e soprattutto badi che i redditi corrispondano appieno agli oneri aggiunti, secondo l'usanza del luogo o della regione. §2. Ulteriori condizioni per quanto concerne la costituzione e l'accettazione delle fondazioni siano stabilite per diritto particolare. Can. 1305 - Il denaro e i beni mobili assegnati a titolo di dote siano immediatamente posti in luogo sicuro da approvarsi dall'Ordinario, allo scopo di custodire il denaro stesso o il ricavato dai beni mobili, ed al più presto siano cautamente ed utilmente investiti secondo il prudente giudizio dello stesso Ordinario, uditi gli interessati e il proprio consiglio per gli affari economici, a vantaggio della stessa fondazione facendo espressa e distinta menzione dell'onere. Can. 1306 - §1. Le fondazioni, anche quelle fatte verbalmente, siano messe per iscritto. §2. Si conservi al sicuro una copia delle tavole di fondazione nell'archivio della curia ed un'altra copia nell'archivio della persona giuridica cui è annessa la fondazione. Can. 1307 - §1. Osservate le disposizioni dei cann. ⇒ 1300-1302 e ⇒ 1287, si rediga una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e la si esponga in luogo ben visibile affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati. §2. Oltre al registro di cui al ⇒ can. 958, §1, ci sia un secondo registro che il parroco o il rettore conservino presso di sé, dove si annotino i singoli oneri, il loro adempimento e le elemosine. Can. 1308 - §1. La riduzione degli oneri delle Messe, da farsi soltanto per causa giusta e necessaria, è riservata alla Sede Apostolica, salvo le disposizioni che seguono. §2. Se ciò sia espressamente stabilito nelle tavole di fondazione, l'Ordinario a causa della diminuzione dei redditi può ridurre gli oneri delle Messe. §3. Il Vescovo diocesano ha la facoltà di ridurre a causa della diminuzione dei redditi e fintantoché tale causa perduri, le Messe dei legati che sono autonomi, secondo l'elemosina legittimamente vigente in diocesi, purché non vi sia persona obbligata e che possa essere efficacemente coatta a provvedere all'aumento dell'elemosina. §4. Al medesimo compete la facoltà di ridurre gli oneri o legati di Messe che gravano su istituti ecclesiastici, se i redditi siano diventati insufficienti a conseguire convenientemente le finalità proprie dell'istituto ecclesiastico stesso. §5. Ha le stesse facoltà di cui ai §§3 e 4 il Moderatore supremo di un istituto religioso clericale di diritto pontificio. Can. 1309 - Alle stesse autorità di cui al ⇒ can. 1308 compete inoltre la facoltà di trasferire per causa proporzionata gli oneri delle Messe in giorni, chiese o altari diversi da quelli stabiliti nelle fondazioni stesse. Can. 1310 - §1. La riduzione, il contenimento e la permuta delle volontà dei fedeli a favore di cause pie possono essere attuate soltanto per causa giusta e necessaria dall'Ordinario, se il fondatore gli abbia espressamente concesso questa facoltà. §2. Se l'esecuzione degli oneri imposti sia diventata impossibile per la diminuzione dei redditi o per altra causa, senza che gli amministratori ne abbiano colpa alcuna, l'Ordinario, uditi gli interessati e il proprio consiglio per gli affari economici e rispettata nel miglior modo possibile la volontà del fondatore, potrà equamente diminuire gli stessi oneri, ad eccezione della riduzione delle Messe che è regolata dalle disposizioni del ⇒ can. 1308. §3. Nei rimanenti casi si deve ricorrere alla Sede Apostolica. |